Se sei un cittadino extra-UE che vuole il ricongiungimento familiare con un cittadino italiano o europeo residente in Italia, avrai bisogno del permesso di soggiorno giusto. Ecco cosa sapere.
La legge italiana distingue tra:
- Carta di soggiorno per familiare di cittadino UE disciplinata dal Decreto Legislativo 30/2007
- Permesso di soggiorno per motivi familiari con cittadino italiano di cui all’art. 19 Testo Unico Immigrazione ( Legge 286/1998)
- F.A.M.I.T. – Permesso di soggiorno per familiare di cittadino italiano statico, introdotto dal D.L. 69/2023
Sebbene entrambi consentano la residenza e il lavoro in Italia, si applicano a categorie di individui diversi e hanno requisiti, durata e procedure di richiesta e rilascio distinte.
Carta di Soggiorno UE vs. Permesso di Soggiorno per Familiari di cittadini italiani — Le differenze
Chiariamo la distinzione più importante (e forse che crea più confusione)
a) Se sei un familiare di un cittadino europeo residente in Italia, puoi richiedere la Carta di soggiorno per familiare di cittadino UE previsto dal Decreto Legislativo n. 30/2007.
b) Se sei un familiare di un cittadino italiano residente in Italia, il permesso di soggiorno applicabile dipende dal fatto se il cittadino italiano sia considerato mobile o statico:
- Cittadini italiani mobili sono chi ha vissuto, studiato o lavorato in un altro Stato Membro dell’UE. Se il cittadino italiano è mobile, i suoi familiari possono chiedere la Carta di soggiorno per familiare di cittadino UE (gli italiani sono cittadini UE).
- Cittadini italiani statici sono chi ha sempre vissuto in Italia o fuori dall’Unione Europea (ad esempio, negli Stati Uniti, nel Regno Unito o in America Latina). Se il cittadino italiano è statico, i suoi familiari possono richiedere il F.A.M.I.T – Permesso di soggiorno per Familiare di Cittadino Italiano Statico, introdotto dal Decreto Legge n. 69/2023.
In tutti i casi, le domande da parte di familiari di cittadini italiani ed europei richiedono che il cittadino extra-UE abbia fatto ingresso legale nel territorio italiano — cioè, con un visto, se richiesto.
Nota bene: se un cittadino extra-UE che è familiare di un cittadino UE arriva alla frontiera senza visto d’ingresso, non viene immediatamente respinto. A differenza di altri cittadini extra-UE senza legami familiari nell’UE, viene concesso loro un periodo di grazia di 24 ore per presentare visto e passaporto.
Se ti trovi in questa situazione, è importante farsi assistere da un avvocato esperto in diritto dell’immigrazione.
Carta di soggiorno UE e F.A.M.I.T: chi può fare domanda – i “Familiari” di Cittadini UE (e Italiani)
L’Italia facilita l’ingresso e la residenza a:
- il partner con cui il cittadino dell’Unione o il cittadino italiano ha una relazione stabile, attestata/registrata dallo Stato del cittadino dell’Unione
- qualsiasi altro membro della famiglia, indipendentemente dalla nazionalità, che sia a carico o conviva nel paese d’origine con il cittadino dell’Unione Europea/italiano titolare del diritto di soggiorno principale
Sono definiti “familiari”: (artt. 2 e 3 del d.lgs. n.30/2007)
- il coniuge o il partner in un’unione civile registrata
- i discendenti diretti di età inferiore a 21 anni o che sono a carico (compresi quelli del coniuge)
- gli ascendenti diretti che sono a carico (compresi quelli del coniuge)
- qualsiasi altro membro della famiglia, indipendentemente dalla nazionalità, se è a carico o convive nel paese d’origine con il cittadino dell’Unione titolare del diritto di soggiorno principale, o se gravi motivi di salute richiedono che il cittadino dell’Unione lo assista personalmente.
Cosa significa familiare “a carico”
Un familiare è a carico quando il cittadino italiano o UE provvede in modo effettivo e stabile al suo mantenimento, coprendo i bisogni essenziali nel Paese di origine. Una semplice dichiarazione non basta: di solito bisogna documentare i trasferimenti di denaro, la situazione economica del familiare e il reale rapporto di dipendenza.
Chi rientra tra “gli altri familiari”
L’espressione non comprende qualsiasi parente. Riguarda solo i familiari che sono a carico del cittadino italiano o UE, che convivevano con lui nel Paese di provenienza, oppure che hanno bisogno della sua assistenza personale per gravi motivi di salute. Ciascuna di queste situazioni va dimostrata con documenti.
Figli adottivi e minori in tutela o affidamento
Possono rientrare anche i figli adottivi, gli adottanti e i minori sottoposti a tutela o affidamento permanente. In questi casi i documenti che provano il rapporto giuridico sono particolarmente importanti e vanno preparati con cura.
Partner non sposati: cosa serve nella pratica
La legge (art. 3, D.Lgs. 30/2007) riconosce anche il partner con cui il cittadino italiano o UE ha una relazione stabile, ma solo se la relazione è debitamente attestata con documentazione ufficiale. Nella prassi, le Questure richiedono di solito un contratto di convivenza registrato o un documento ufficiale equivalente rilasciato dal Paese del partner.
Foto, messaggi o dichiarazioni di testimoni, da soli, in genere non bastano. Se non siete sposati né uniti civilmente, conviene pianificare per tempo come documentare la relazione prima di presentare la domanda.
Ingresso in Italia: serve il nulla osta o il visto?
Il nulla osta non serve. I familiari di cittadini italiani o UE non seguono la procedura di nulla osta allo Sportello Unico per l’Immigrazione prevista per i familiari di cittadini extracomunitari.
La necessità del visto dipende dalla cittadinanza del familiare. Se il suo passaporto consente l’ingresso in Italia senza visto per soggiorni brevi, come per i cittadini statunitensi, può entrare senza visto. Se invece il visto è necessario, viene rilasciato gratuitamente dal consolato italiano nel Paese di residenza. Leggi il nostro articolo sul visto per familiare di cittadino italiano o UE.
Dove fare domanda
Il cittadino straniero extra-UE deve recarsi presso la Questura competente per la propria zona per completare la procedura di ingresso e richiedere il rilascio della Carta di soggiorno familiare cittadino UE o il F.A.M.I.T. Dopo aver verificato la validità di eventuali visti e documentazione, verranno rilevate le impronte digitali e la Questura rilascia direttamente la carta di soggiorno elettronica.
Cosa fare una volta arrivati in Italia
Una volta in Italia, il familiare deve chiedere senza ritardo il titolo di soggiorno. Quando la domanda riguarda il permesso di soggiorno per motivi familiari, va presentata di regola entro 8 giorni dall’ingresso, normalmente con il kit postale. In alcune città la procedura passa direttamente dalla Questura.
Alla domanda vanno allegati i documenti che provano il rapporto familiare, il visto se richiesto e gli altri documenti rilevanti nel caso concreto. Durante la lavorazione della pratica, la ricevuta postale consente di soggiornare regolarmente in Italia.
Documenti richiesti per la carta di soggiorno familiare UE o per il F.A.M.I.T.
I documenti richiesti per la carta di soggiorno familiare UE o per richiedere il F.A.M.I.T. sono:
- Marca da bollo da €16,00
- Ricevuta di pagamento di €30,46 per il permesso di soggiorno elettronico
- Passaporto valido (e copia delle pagine contenenti dati personali e data di scadenza, visti e timbri)
- 4 fotografie formato tessera del richiedente, più 4 fotografie formato tessera di eventuali figli minori di 14 anni da includere nel permesso di soggiorno (i bambini devono essere presenti all’appuntamento)
- Codice fiscale, se disponibile
- Certificazione attestante il luogo di residenza
- Dichiarazione di ospitalità/cessione di fabbricato timbrata dall’ufficio ricevente o con ricevuta di presentazione alla Questura
- Certificati rilasciati dall’autorità competente del paese d’origine o di provenienza attestanti lo stato di famiglia (ad es. certificato di matrimonio, certificato di nascita, ecc.). Se prodotto all’estero, deve essere tradotto in italiano e legalizzato dall’Ambasciata o Consolato italiano o apostillato se proveniente da un paese aderente alla Convenzione dell’Aia
- Qualsiasi documentazione che provi la dipendenza dal cittadino legalmente residente in Italia e verifica del reddito
- Fotocopia di un documento d’identità del coniuge/parente italiano/UE o tutore legale (se minore)
- Solo per cittadini dell’Unione Europea non italiani: domanda o certificato di iscrizione anagrafica o certificato di residenza permanente
Rinnovo
La domanda di rinnovo deve essere presentata direttamente all’Ufficio Immigrazione della Questura competente (in base alla residenza).
Il familiare extra-UE acquisisce il diritto di soggiorno permanente in Italia se ha risieduto legalmente e continuativamente per cinque anni nel territorio, insieme al cittadino UE: una sorta di permesso di soggiorno illimitato per soggiornanti di lungo periodo, che viene però concesso ai familiari di cittadini UE.
In questo caso, la Questura rilascia una carta di soggiorno permanente per familiari di cittadini europei su richiesta dell’interessato prima della scadenza della Carta di soggiorno o del FAMIT (entrambi, hanno una durata di 5 anni).
La continuità della residenza non è interrotta da:
- assenze che non superano un totale di sei mesi all’anno
- assenze superiori a sei mesi ma inferiori a due anni per l’adempimento di obblighi militari
- assenze fino a un anno consecutivo per motivi significativi come gravidanza e maternità, malattia grave
Il diritto al soggiorno permanente si perde dopo qualsiasi assenza dal territorio nazionale superiore a due anni consecutivi.
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Reddito insufficiente del cittadino italiano
Se sei un cittadino italiano, ma non hai risorse e quindi reddito sufficiente per sostenere il nucleo familiare non puoi chiedere la Carta di soggiorno UE e nemmeno il F.A.M.I.T.
Tuttavia, quando il cittadino straniero è un familiare entro il secondo grado di un cittadino italiano e convive con lui, anche in assenza di risorse sufficienti per sostenere il nucleo familiare, può essere chiesto Permesso di soggiorno per motivi familiari, in base alle disposizioni dell’art. 19, comma 2, lettera c) del Testo Unico Immigrazione.
Chi ha diritto a richiedere il permesso di soggiorno per motivi familiari di cittadino italiano?
Il permesso di soggiorno familiare cittadino italiano viene rilasciato come opzione residuale al coniuge, a coloro che hanno contratto un’unione civile e ai parenti entro il secondo grado (in linea retta — padre, nonno —, in linea collaterale — fratello/sorella —) di un cittadino italiano, solo in assenza dei requisiti per il rilascio della Carta di soggiorno per familiari di cittadini UE ai sensi dell’Articolo 10 del Decreto Legislativo n. 30/2007.
Inoltre, questi individui non possono essere espulsi anche se irregolari.
L’art. 19 del T.U.I. stabilisce che l’espulsione non è consentita, salvo nei casi previsti dall’Articolo 13, comma 1, per:
a) minori stranieri di età inferiore a diciotto anni, salvo il diritto di seguire il genitore o tutore espulso;
b) stranieri in possesso della Carta di soggiorno, salvo quanto previsto dall’Articolo 9;
c) stranieri conviventi con parenti entro il secondo grado o con coniuge di nazionalità italiana;
d) donne in stato di gravidanza o entro sei mesi dal parto del figlio di cui si prendono cura.
Inoltre il cittadino straniero, una volta che si è sposato in Italia con un cittadino italiano, ha diritto al rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari, anche se prima del matrimonio era un cittadino clandestino o irregolare.
Documenti per permesso di soggiorno familiare cittadino italiano
- Certificati attestanti il rapporto coniugale, unione civile o parentela fino al secondo grado con il cittadino italiano (i certificati dall’estero devono essere tradotti e legalizzati dalla rappresentanza diplomatica o consolare italiana nel paese in cui il documento è stato prodotto, o recare un’Apostille se proveniente da uno Stato firmatario della Convenzione dell’Aia)
- Copia dell’atto di dichiarazione sostitutiva di notorietà del coniuge/partner civile/parente italiano, o del suo rappresentante legale (se minore), riguardante lo stato di convivenza del richiedente il Permesso di soggiorno
- Copia di un documento d’identità del coniuge/partner civile/parente italiano o del suo rappresentante legale (se minore)
- Ricevuta di pagamento per il permesso elettronico (€30,46) e per il contributo richiesto (€40,00 per permessi di soggiorno con durata di un anno o inferiore, e €50,00 per permessi di soggiorno con durata superiore a un anno o pari a due anni)
- L’Accordo di Integrazione deve essere firmato presso la Questura se il Permesso di soggiorno ha una durata di almeno un anno (Articolo 4-bis del Decreto Legislativo n. 286/1998 e successive modifiche, e D.P.R. 14 settembre 2011, n. 179)
Nota bene: Il Permesso per familiare di cittadino italiano mantiene la sua validità se viene mantenuto il requisito della convivenza, che di solito viene verificato al momento del rilascio e ad ogni rinnovo dagli agenti di polizia locali.
Riepilogo: differenze tra carta di soggiorno e permessi di soggiorno per familiari in Italia
Il tipo di permesso di soggiorno che un familiare extra-UE può ottenere dipende dal tipo di cittadino italiano o UE a cui è imparentato e dai requisiti specifici:
1. Carta di soggiorno per familiari UE
- Rilasciata a familiari extra-UE di cittadini dell’Unione e di cittadini italiani mobili (cioè italiani che hanno vissuto in un altro paese UE)
- Requisiti: reddito sufficiente e, se applicabile, dipendenza
- Valida per 5 anni; alla scadenza, dopo 5 anni di soggiorno legale e continuativo, si può chiedere la carta di soggiorno permanente
- Consente lavoro, studio e viaggi turistici all’interno dell’UE (registrazione richiesta se ci si trasferisce in un altro paese UE)
2. F.A.M.I.T – Permesso di soggiorno quinquennale per familiari di cittadini italiani statici
- Rilasciato a familiari extra-UE di cittadini italiani statici (italiani che hanno sempre vissuto in Italia o fuori dall’UE)
- Si applica al posto della Carta di soggiorno UE quando il cittadino italiano è statico
- Validità: 5 anni, rinnovabile
- Consente lavoro, studio e viaggi turistici all’interno dell’UE (registrazione richiesta se ci si trasferisce in un altro paese UE)
3. Permesso di soggiorno ai sensi dell’Art. 19 (coniuge e familiari di secondo grado)
- Rilasciato a familiari stranieri entro il secondo grado di cittadini italiani quando:
- I requisiti per la Carta di Soggiorno per Familiari UE o il F.A.M.I.T non sono soddisfatti
- La validità dipende dalla convivenza con il cittadino italiano e viene controllata ad ogni rinnovo
- Può essere rilasciato anche se il cittadino italiano non ha reddito sufficiente
- Validità: uno o due anni
- Consente lavoro, studio e viaggi turistici all’interno dell’UE (registrazione richiesta se ci si trasferisce in un altro paese UE)
In sintesi:
- Cittadini UE o cittadini italiani mobili → Carta di Soggiorno per Familiari UE
- Cittadini italiani statici → F.A.M.I.T. Permesso di Soggiorno Quinquennale per Familiari
- Familiari di secondo grado di cittadini italiani quando i requisiti per Carta di soggiorno o F.A.M.I.T. non sono soddisfatti → Permesso di Soggiorno ai sensi dell’Art. 19
Per un confronto completo tra tutti i permessi di soggiorno per motivi familiari, compresi quelli per i familiari di cittadini extracomunitari, leggi la nostra guida su quale permesso di soggiorno familiare scegliere.
FAQ – Permessi di soggiorno per familiari di cittadini UE e cittadini italiani
Quanto è valida la carta di soggiorno/permesso di soggiorno per familiari di cittadini dell’Unione e può diventare permanente?
La Carta di soggiorno è inizialmente valida per 5 anni. Alla scadenza dei 5 anni, se il familiare ha soggiornato legalmente e in modo continuativo in Italia, può chiedere la carta di soggiorno permanente.
Cosa succede se un familiare di un cittadino UE entra in Italia senza visto?
Un familiare extra-UE di un cittadino UE che arriva alla frontiera senza il visto d’ingresso richiesto ottiene un periodo di grazia di 24 ore per presentare visto e passaporto, a differenza di un cittadino extra-UE senza familiari UE, che potrebbe essere immediatamente respinto.
I familiari possono lavorare con questi permessi?
Sì. La Carta di soggiorno per familiari UE, il F.A.M.I.T. e il Permesso di soggiorno ai sensi dell’art. 19 T.U.I. consentono ai familiari extra-UE di lavorare in Italia.



