Figli minori nati all’estero di genitori naturalizzati: cosa prevede la Legge 74/2025

Una bambina seduto al tavolo in un ufficio mentre tiene in mano un passaporto italiano , di fronte a un funzionario.
Settembre 10, 2026

La riforma della cittadinanza italiana, introdotta con il Decreto Legge 36/2025 e convertito nella Legge 74/2025, ha attirato l’attenzione soprattutto per il suo impatto sugli italo-discendenti — persone che, dopo generazioni all’estero, rivendicano la cittadinanza per via del sangue. Meno discusso, ma non meno rilevante, è l’effetto della riforma su una situazione completamente diversa: quella dei figli minori di cittadini stranieri che diventano italiani per naturalizzazione.

Si tratta di una platea numerosa — persone che vivono in Italia da anni, che hanno maturato i requisiti di residenza per naturalizzarsi, e che arrivano nel nostro Paese insieme ai propri figli, nati altrove. Per queste famiglie, la riforma ha creato un cortocircuito normativo che ha già prodotto migliaia di pratiche bloccate.

Le due modifiche all’articolo 14

L’articolo 14 della Legge 91/1992 è la norma che, storicamente, riconosce automaticamente la cittadinanza italiana ai figli minori conviventi di chi si naturalizza.

L’art. 14 della Legge 91/1992 prevede: “I figli minori di chi acquista o riacquista la cittadinanza italiana, se convivono con esso, acquistano la cittadinanza italiana, ma, divenuti maggiorenni, possono rinunciarvi, se in possesso di altra cittadinanza. 

Il primo periodo si applica se, alla data di acquisto o riacquisto della cittadinanza da parte del genitore, il minore risiede legalmente in Italia da almeno due anni continuativi o, se di età inferiore ai due anni, dalla nascita“.

La riforma del 2025 lo ha toccato, quindi, in due modi.

Il primo cambiamento è chiaro e non pone particolari problemi interpretativi: oggi non basta più che il figlio conviva con il genitore. Se il minore è nato all’estero, deve anche dimostrare di risiedere legalmente in Italia da almeno due anni (o dalla nascita, se ha meno di due anni). È una scelta che il legislatore poteva legittimamente fare, per quanto discutibile nel merito, e che rientra nell’ampia discrezionalità riconosciuta in materia di cittadinanza.

Il secondo cambiamento è tutt’altra storia, ed è al centro di questo articolo.

Il cortocircuito tra articolo 3-bis e articolo 14

Il nuovo articolo 3-bis della Legge 91/1992 — la norma cardine della riforma — stabilisce che chi nasce all’estero avendo anche un’altra cittadinanza si considera come se non avesse mai acquisito quella italiana, a meno che non ricorra una di due condizioni: un ascendente di primo o secondo grado esclusivamente italiano, oppure un genitore che abbia risieduto in Italia per almeno due anni consecutivi dopo aver ottenuto la cittadinanza e prima della nascita del figlio.

Il problema è che l’articolo 3-bis dichiara di derogare — tra le altre norme — anche all’articolo 14. E qui nasce un cortocircuito logico, prima ancora che giuridico.

L’articolo 14 disciplina un acquisto contestuale: genitore e figlio diventano cittadini nello stesso momento, quando il genitore giura — è per questo che riguarda i figli già nati al momento della naturalizzazione, non quelli nati dopo.

L’articolo 3-bis Legge 91/1992, invece, presuppone uno schema diverso: chiede una residenza del genitore “dopo l’acquisto della cittadinanza” e “prima della nascita del figlio” — una sequenza che ha senso solo se il figlio nasce successivamente all’acquisto della cittadinanza, non quando è già nato da prima. È qui che le due norme entrano in conflitto quando vengono applicate insieme: si chiede a chi rientra nell’articolo 14 di soddisfare una condizione temporale pensata per tutt’altra situazione.

La conseguenza pratica riguarda specificamente i figli nati all’estero prima che il genitore si stabilisse in Italia. Per loro, se si prende alla lettera questa lettura, la cittadinanza insieme al genitore naturalizzato resta preclusa — non perché siano “nati prima” in senso generico, ma perché il requisito richiede una sequenza (due anni di residenza del genitore-cittadino, e solo dopo la nascita del figlio) che per loro non si è mai potuta verificare in quell’ordine. I fratelli eventualmente nati in Italia nello stesso nucleo familiare, nel frattempo, non incontrano questo ostacolo: essendo nati sul territorio italiano, non rientrano nel campo di applicazione dell’articolo 3-bis, e acquistano la cittadinanza tramite l’articolo 14 senza difficoltà. È esattamente questa frammentazione — tra fratelli della stessa famiglia, differenziati solo dal luogo di nascita — che ha dato origine al caso deciso dal Tribunale di Trento.

L’interpretazione del Ministero

Il Ministero dell’Interno, con le circolari n. 26185 del 28 maggio 2025 e n. 36356 del 24 luglio 2025, ha chiarito come si applica la lettera d) dell’articolo 3-bis anche ai casi dell’articolo 14. La norma pone due condizioni distinte: il genitore deve aver risieduto in Italia per due anni prima della nascita del figlio, e deve continuare a risiedervi per altri due anni dopo aver ottenuto la cittadinanza.

Per il caso in cui manchi solo la seconda condizione, che può ancora maturare nel tempo, il Comune di Cuneo indica nella propria pagina informativa che il procedimento viene sospeso e concluso d’ufficio quando il genitore completa i due anni di residenza dopo il giuramento. Questa sospensione non risulta dal testo della circolare, e non sappiamo se altri Comuni si comportino allo stesso modo

Esempio: Maria vive in Italia dal 2015. Nel 2019 nasce all’estero un figlio, che la raggiunge in Italia nel 2021. A gennaio 2024 Maria giura. Il figlio vive in Italia da più di due anni, ma a Maria mancano ancora due anni di residenza dopo il giuramento.

È un’interpretazione che solleva più di una perplessità. Applica alla lettera d) dell’articolo 3-bis, pensata per il figlio nato dopo che il genitore è diventato cittadino, una condizione sulla residenza del genitore prima della nascita del figlio. Per chi arriva in Italia con figli già nati all’estero questa condizione non può essere soddisfatta, perché il genitore non risiedeva in Italia quando quei figli sono nati.

Ne nasce una disparità tra minori che hanno un radicamento diverso.

Un minore nato all’estero e arrivato in Italia con i genitori resta escluso, anche se cresce qui per anni, perché nessuno dei genitori risiedeva in Italia prima della sua nascita.

Un minore rimasto all’estero più a lungo, che raggiunge un genitore già residente in Italia da prima della sua nascita, può invece ottenere la cittadinanza, purché abbia maturato i suoi due anni di residenza e il genitore completi i due anni dopo il giuramento. Chi ha un legame più lungo con l’Italia può quindi stare peggio di chi ne ha uno più breve.

Per un’analisi più tecnica di come la circolare arriva a questa lettura della lettera d) dell’articolo 3-bis, vedi anche il nostro approfondimento Cittadinanza italiana per i figli minori di genitori naturalizzati.

Un’altra strada: limitare la portata del rinvio

Prima ancora di arrivare a un giudice, si può provare a leggere la norma in modo diverso, così da evitare del tutto il problema.

Il preambolo del decreto-legge chiarisce che l’obiettivo della riforma è limitare la trasmissione automatica della cittadinanza a chi è nato e residente all’estero — le due condizioni insieme. La Relazione illustrativa al disegno di legge di conversione, quando affronta il tema dei figli minori, parla soltanto di un caso preciso: quello dei figli che restano a vivere fuori dall’Italia con l’altro genitore, dopo che uno dei due ha ottenuto la cittadinanza per matrimonio. Non fa alcun cenno ai minori già residenti in Italia insieme al genitore che si naturalizza.

Questo silenzio è significativo: se il legislatore avesse davvero voluto rendere inapplicabile l’articolo 14 per la generalità dei minori nati all’estero, difficilmente lo avrebbe fatto senza una parola di spiegazione in un documento così dettagliato.

Su questa base, si può sostenere che il richiamo dell’articolo 3-bis all’articolo 14 riguardi solo i minori che restano residenti all’estero, non quelli che vivono già in Italia insieme al genitore. È una lettura che restituisce un senso pratico al rinvio normativo, senza però travolgere la generalità dei casi di naturalizzazione con figli conviventi in Italia.

Un problema simile, anche per chi è già cittadino

C’è una fattispecie contigua che merita un cenno, perché riguarda un numero crescente di famiglie: quella del genitore già naturalizzato, che ha un figlio nato occasionalmente all’estero prima che siano trascorsi due anni dall’acquisto della cittadinanza. Pensiamo a un parto imprevisto durante un viaggio, o a una nascita programmata all’estero per ragioni familiari.

Prima della riforma, quel bambino sarebbe stato cittadino italiano fin dalla nascita, senza eccezioni legate al luogo. Oggi deve passare al vaglio dell’articolo 3-bis, e l’unica via percorribile è, di nuovo, la lettera d) — gli stessi due anni di residenza post-naturalizzazione. Se il genitore non li ha ancora maturati, il figlio resta straniero.

Va segnalata un’ulteriore asimmetria: chi è cittadino per nascita dispone di una via di salvataggio che i naturalizzati non hanno. L’articolo 4, comma 1-bis, della Legge 91/1992 consente infatti al genitore cittadino per nascita di ottenere comunque la cittadinanza per il figlio tramite una dichiarazione di volontà, a condizioni più flessibili rispetto a quelle dell’articolo 3-bis. Questa possibilità, per come è scritta la norma, resta preclusa a chi è diventato cittadino per naturalizzazione — una distinzione che non trova alcuna giustificazione nella finalità della riforma, dal momento che chi si naturalizza ha già dimostrato, con anni di residenza documentata, il legame effettivo con l’Italia che la riforma intende tutelare.

 

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Avv. Selvaggia Amore

Written by Avv. Selvaggia Amore

Italian Lawyer | Expertise in Citizenship, Immigration & Civil Law.

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