Una sentenza del maggio 2026 stabilisce che la riforma del 2025 non tocca i figli dei genitori naturalizzati. Migliaia di famiglie potrebbero beneficiarne.
Il caso
Una famiglia siriana arriva in Italia nel 2018 attraverso i corridoi umanitari e si stabilisce a Trento, dove ottiene immediatamente lo status di rifugiato. Il padre avvia nel 2023 la procedura di naturalizzazione, avendo maturato i cinque anni di residenza richiesti dalla legge per i rifugiati. Il decreto presidenziale gli concede la cittadinanza il 24 marzo 2025, ma per ragioni organizzative del Comune il giuramento avviene solo il 5 giugno 2025 — dopo l’entrata in vigore della nuova legge sulla cittadinanza.
A quel punto il Comune riconosce la cittadinanza italiana ai due figli gemelli nati in Italia nel 2023, ma la nega agli altri quattro, nati in Siria e residenti a Trento dal 2018. Stessa famiglia, stesso padre diventato italiano: due trattamenti diversi.
La famiglia ricorre al tribunale civile. Il padre nel frattempo si ammala gravemente e muore prima della sentenza. Il giudice riconosce comunque la cittadinanza ai quattro figli, chiarendo che il decesso del padre non cambia nulla: il diritto si era già prodotto al verificarsi delle condizioni di legge.
Cosa dice la riforma del 2025- cittadinanza italiana
Il decreto legge n. 36 del 2025, convertito nella legge n. 74 del 2025, nasce per un problema preciso: limitare la trasmissione automatica della cittadinanza italiana per discendenza a persone nate all’estero da generazioni — spesso in Sud America o negli Stati Uniti — senza alcun legame reale con l’Italia. Il fenomeno degli “italo-discendenti” aveva prodotto nel tempo una sorta di cittadinanza virtuale, attivabile senza limiti di tempo o di generazioni, retaggio delle grandi emigrazioni tra Ottocento e Novecento.
Lo strumento principale della riforma è il nuovo articolo 3-bis della legge 91/1992. La norma stabilisce che chi è nato all’estero con un’altra cittadinanza è considerato come se non avesse mai acquisito quella italiana, salvo che un ascendente diretto (genitore o nonno) abbia posseduto esclusivamente la cittadinanza italiana, oppure che il genitore abbia risieduto in Italia per almeno due anni continuativi dopo aver ottenuto la cittadinanza e prima della nascita del figlio.
Il problema nasce perché l’articolo 3-bis si applica espressamente anche in deroga all’articolo 14, la norma che da sempre riconosce automaticamente la cittadinanza italiana ai figli minori conviventi di chi si naturalizza. Il Ministero dell’Interno, con alcune circolari del 2025, ha interpretato questa deroga in modo estensivo: le restrizioni valgono anche per i figli dei naturalizzati nati all’estero. Ne consegue che chi è arrivato in Italia insieme ai propri figli — come praticamente ogni famiglia immigrata — non potrà mai soddisfare il requisito dei due anni di residenza prima della loro nascita, perché quei figli esistevano già prima dell’arrivo.
Cosa significa questa sentenza per chi è coinvolto- Il parere dell’avvocato
La sentenza del Tribunale di Trento 6 maggio 2026 espressa in materia di cittadinanza italiana rappresenta un punto di svolta importante. L’interpretazione ministeriale stava producendo effetti paradossali: famiglie integrate da anni in Italia, con figli cresciuti qui, si vedevano ingiustamente negare un diritto. Il ragionamento del giudice è giuridicamente solido e perfettamente replicabile davanti a qualsiasi tribunale italiano.
Il ragionamento del Tribunale di Trento sentenza 6 maggio 2026
Il giudice di Trento smonta questa interpretazione su due livelli.
Sul piano sistematico, osserva che la formulazione dell’articolo 3-bis — “considerato come se non avesse mai acquisito la cittadinanza” — ha senso logico solo per la cittadinanza trasmessa per sangue. Solo in quel caso è possibile risalire alla nascita di qualcuno e dire che uno status non è mai insorto. Per la naturalizzazione il meccanismo è completamente diverso: la cittadinanza nasce in un momento preciso del presente, dopo anni di residenza e integrazione documentata. Non c’è nulla da azzerare retroattivamente.
Il Tribunale richiama anche la recentissima sentenza della Corte Costituzionale n. 63 del 2026, che ha qualificato l’articolo 3-bis come norma correttiva rivolta specificamente al fenomeno degli italo-discendenti con cittadinanza “virtuale e non accertata”. La Consulta ha quindi già circoscritto la portata di quella norma a quel fenomeno preciso.
Il giudice sottolinea poi l’assurdità pratica dell’interpretazione ministeriale: se il requisito dei due anni di residenza prima della nascita del figlio si applicasse anche ai naturalizzati, l’articolo 14 sarebbe di fatto svuotato per tutti i genitori arrivati in Italia con i figli già nati. Paradossalmente, la stessa legge di conversione ha rafforzato l’articolo 14 introducendo il requisito della residenza biennale del minore. Non si può rafforzare una norma e contemporaneamente cancellarla.
Sul piano letterale, l’articolo 3-bis elenca espressamente tutte le norme a cui deroga. Analizzandole una per una, si scopre che riguardano tutte lo stesso tema: la cittadinanza acquisita per sangue — per nascita, per filiazione, per adozione o per riacquisto di una cittadinanza originariamente trasmessa per discendenza. È quindi logico che anche il richiamo all’articolo 14 vada letto nello stesso modo: si applica solo nei casi in cui quell’articolo opera nell’ambito della cittadinanza per sangue, non quando una persona acquisisce la cittadinanza per la prima volta attraverso la naturalizzazione. La naturalizzazione è un istituto giuridico completamente diverso e autonomo, che non può essere limitato da una norma pensata per tutt’altro..
Cosa cambia in pratica
Il caso dei quattro minori siriani è quindi regolato solo dall’articolo 14 nella sua formulazione aggiornata, che richiede la convivenza con il genitore e almeno due anni di residenza legale in Italia al momento della naturalizzazione. Tutti e quattro soddisfano entrambi i requisiti: residenti a Trento dal 2018, conviventi con il padre per tutto il periodo.
La sentenza è rilevante ben oltre questo singolo caso. L’interpretazione ministeriale aveva bloccato o sospeso migliaia di pratiche in tutta Italia, riguardanti minori cresciuti nel paese ma nati all’estero. Il Tribunale di Trento afferma con chiarezza che quella lettura è giuridicamente sbagliata, con un ragionamento fondato su principi interpretativi solidi e coerente con quanto stabilito dalla Corte Costituzionale.
Chi si trova in una situazione analoga — cittadinanza negata o sospesa per i figli nati all’estero di un genitore naturalizzato — ha ora basi concrete per impugnare il provvedimento davanti al tribunale civile ordinario.
FAQ- Cittadinanza Italiana – Figli minori nati all’estero di genitori naturalizzati
Posso ricorrere anche se la mia domanda è stata solo sospesa e non formalmente negata?
Sì. Anche la sospensione indefinita di una pratica può essere impugnata davanti al tribunale civile ordinario, in quanto produce gli stessi effetti pratici di un dinieg
Vale anche per chi ha già ricevuto un diniego formale prima di questa sentenza?
Sì, a condizione che i termini per il ricorso non siano ancora scaduti. È fondamentale verificare le date con un avvocato specializzato in cittadinanza prima di procedere.
Questa sentenza è definitiva o può essere ribaltata in appello?
È una sentenza di primo grado. Non è ancora definitiva, ma il ragionamento giuridico su cui si fonda è coerente con i principi stabiliti dalla Corte Costituzionale, il che la rende difficilmente attaccabile nel merito.
La cittadinanza viene riconosciuta anche se il genitore naturalizzato è deceduto?
Sì, come chiarito dalla stessa sentenza. Il diritto si produce nel momento in cui si verificano le condizioni di legge, e il successivo decesso del genitore non lo cancella.






