Una sentenza del Tribunale di Trento di maggio 2026 stabilisce che la riforma della legge sulla cittadinanza (legge 74/2025) non sempre tocca i figli dei genitori naturalizzati. Migliaia di famiglie potrebbero beneficiarne.
Il caso
Una famiglia siriana raggiunge l’Italia nel 2018 attraverso i corridoi umanitari e si stabilisce a Trento, dove ottiene da subito lo status di rifugiato. Nel 2023 nascono due gemelli, questa volta in territorio italiano. Nello stesso anno il padre, avendo maturato i cinque anni di residenza richiesti per i titolari di protezione internazionale, avvia la procedura di naturalizzazione. Il decreto presidenziale arriva il 24 marzo 2025, ma il giuramento — per ragioni organizzative legate al Comune — viene fissato solo per il 5 giugno 2025, quando la nuova legge sulla cittadinanza è già in vigore.
A quel punto il Comune riconosce la cittadinanza ai due gemelli nati in Italia, ma la nega ai quattro figli maggiori, nati in Siria e residenti a Trento fin dal 2018. Stesso nucleo familiare, stesso padre ormai italiano, due sorti diverse per i figli a seconda del luogo di nascita.
La famiglia impugna il diniego davanti al tribunale civile. Nelle more del giudizio il padre si aggrava e muore. Il giudice riconosce comunque la cittadinanza ai quattro figli, precisando che la sua scomparsa non incide in alcun modo sull’esito: lo status si era già perfezionato nel momento in cui erano maturate le condizioni di legge, cioè al giuramento.
Cosa prevede la riforma della legge cittadinanza italiana (cd. Decreto Tajani)
II decreto legge n. 36 del 2025, convertito nella legge n. 74 del 2025 ha riscritto ampie parti della legge 91/1992 con un obiettivo dichiarato: arginare la trasmissione automatica e senza limiti generazionali della cittadinanza a chi discende da emigrati italiani, spesso di terza o quarta generazione, senza più alcun legame reale con il Paese. È il fenomeno dei cosiddetti “italo-discendenti”, portatori di una cittadinanza mai accertata ma teoricamente attivabile in ogni momento — un’eredità delle grandi ondate migratorie tra fine Ottocento e inizio Novecento verso le Americhe.
Lo strumento cardine della riforma è il nuovo art. 3-bis della legge 91/1992: chi nasce all’estero avendo anche un’altra cittadinanza si considera come se non avesse mai acquisito quella italiana, salvo due eccezioni — un ascendente di primo o secondo grado esclusivamente italiano, oppure un genitore che abbia risieduto in Italia almeno due anni consecutivi dopo aver ottenuto la cittadinanza e prima della nascita del figlio.
Il nodo problematico nasce dal fatto che l’art. 3-bis deroga esplicitamente anche all’art. 14 — la norma che, da sempre, estende automaticamente la cittadinanza ai figli minori conviventi di chi si naturalizza. Il Ministero dell’Interno, con circolari emanate nel 2025, ha letto questa deroga in senso estensivo, ritenendo che le stesse restrizioni valgano anche per i figli dei naturalizzati nati fuori dai confini italiani. Conseguenza pratica: chiunque sia arrivato in Italia con figli già nati — cioè la quasi totalità delle famiglie immigrate — non potrà mai dimostrare i due anni di residenza prima della loro nascita, per la semplice ragione che quei figli esistevano già prima ancora dell’arrivo in Italia.
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Cosa significa questa sentenza per chi è coinvolto- Il parere legale
La sentenza del Tribunale di Trento del 6 maggio 2026 segna un punto fermo importante in questa materia. L’interpretazione ministeriale stava generando esiti paradossali: nuclei familiari radicati in Italia da anni, con figli cresciuti e scolarizzati nel Paese, si vedevano negare un riconoscimento che la lettera della legge — a ben vedere — non giustificava. Il ragionamento seguito dal giudice è solido sotto il profilo giuridico e pienamente riproponibile davanti a qualsiasi altro tribunale italiano.
Il ragionamento del Tribunale di Trento sentenza 6 maggio 2026
Il giudice smonta l’interpretazione ministeriale muovendosi su due binari paralleli.
Sul piano sistematico, osserva che la formula usata dall’art. 3-bis — “considerato non avere mai acquistato la cittadinanza” — è una finzione giuridica che ha senso solo se riferita alla trasmissione per sangue: solo in quel caso si può “tornare indietro” alla nascita di una persona e affermare che lo status non è mai sorto. Nella naturalizzazione il meccanismo è tutt’altro: la cittadinanza si forma in un momento preciso e presente, all’esito di un percorso di anni che ha già dimostrato un radicamento concreto. Non c’è nulla, in questo caso, da cancellare retroattivamente.
A sostegno di questa lettura, il Tribunale richiama la sentenza della Corte Costituzionale n. 63/2026, che ha definito l’art. 3-bis come una norma dal carattere “correttivo“, pensata per disinnescare proprio il fenomeno degli italo-discendenti con una cittadinanza rimasta virtuale e mai accertata. La stessa Consulta, quindi, ha già delimitato la portata di quella disposizione a quel fenomeno specifico.
Il giudice evidenzia poi quanto l’interpretazione ministeriale produca risultati assurdi sul piano pratico. L’art. 14 esiste per permettere al genitore straniero naturalizzato di trasmettere la cittadinanza al figlio minore convivente. Se si pretendesse di applicare anche a questi casi il requisito dei due anni di residenza pregressa, la norma diventerebbe inapplicabile proprio nei confronti di chi arriva in Italia con figli già nati — che è, in pratica, la platea principale a cui l’art. 14 si rivolge.
Il paradosso si fa ancora più evidente considerando che la stessa legge di conversione ha, allo stesso tempo, rafforzato l’art. 14, introducendo il nuovo requisito della residenza biennale del minore. Il legislatore consolida da un lato lo strumento di acquisto della cittadinanza per i figli dei naturalizzati, e secondo la lettura ministeriale lo svuoterebbe dall’altro nella quasi totalità dei casi concreti. Sono due mosse logicamente incompatibili tra loro: non si rafforza una norma per poi renderla, di fatto, priva di effetti.
Sul piano letterale, l’art. 3-bis elenca puntualmente tutte le disposizioni a cui deroga. Scorrendole una per una, si nota che riguardano sempre lo stesso ambito: l’acquisto della cittadinanza per sangue, sia esso per nascita, filiazione, adozione o riacquisto di uno status originariamente trasmesso per discendenza. Ne segue che anche il rinvio all’art. 14 va inteso in coerenza con quel medesimo perimetro — riguarda cioè i casi in cui l’art. 14 opera all’interno della logica dello ius sanguinis, non quando una persona diventa cittadina per la prima volta tramite naturalizzazione, istituto giuridico del tutto autonomo e distinto.
Le conseguenze pratiche della sentenza di Trento
Applicando questo ragionamento, il caso dei quattro fratelli siriani ricade unicamente nell’art. 14 nella sua versione riformata, che richiede solo la convivenza con il genitore e almeno due anni di residenza legale in Italia al momento della naturalizzazione. Entrambi i requisiti risultano ampiamente soddisfatti: i quattro minori vivevano a Trento, con il padre, dal 2018.
La portata della decisione va oltre il singolo caso. L’interpretazione ministeriale aveva bloccato o messo in stand-by migliaia di pratiche in tutta Italia, relative a minori cresciuti nel Paese ma nati altrove. Il Tribunale di Trento smentisce quella lettura con un impianto argomentativo solido, coerente con l’orientamento già espresso dalla Corte Costituzionale.
Chi si trova in una situazione analoga — cittadinanza negata o sospesa per figli nati all’estero di un genitore poi naturalizzato — ha oggi argomenti concreti per impugnare il provvedimento davanti al tribunale civile ordinario.
Attenzione: questa sentenza riguarda solo i figli già nati al momento della naturalizzazione del genitore
È importante delimitare con precisione la portata di questa pronuncia. Il ragionamento del Tribunale di Trento si applica esclusivamente al caso in cui i figli minori esistessero già quando il genitore ha ottenuto la cittadinanza per naturalizzazione — cioè situazioni di “co-acquisto” ai sensi dell’art. 14, in cui il figlio diventa cittadino nello stesso momento del genitore.
La sentenza non riguarda l’ipotesi in cui un genitore, già naturalizzato italiano, abbia successivamente un figlio nato all’estero dopo aver acquisito la cittadinanza. In quel caso diverso, il figlio non “co-acquista” nulla insieme al genitore: nasce da un genitore che è già cittadino, e la sua situazione è regolata direttamente dall’art. 3-bis (in particolare dalla lett. d, che richiede i due anni di residenza del genitore in Italia dopo l’acquisto della cittadinanza e prima della nascita del figlio) — la stessa norma che il Tribunale di Trento ha escluso applicarsi al caso opposto. Per questa diversa fattispecie non risultano, ad oggi, pronunce di merito che seguano un ragionamento analogo, e l’esito di un eventuale ricorso non può darsi per scontato sulla base di questo precedente.
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FAQ- Cittadinanza Italiana – Figli minori nati all’estero di genitori naturalizzati
Posso ricorrere in Tribunale anche se la mia domanda è stata solo sospesa e non formalmente negata?
Sì. Anche una sospensione a tempo indeterminato produce, di fatto, gli stessi effetti pregiudizievoli di un diniego e può essere impugnata davanti al tribunale civile ordinario
Vale anche per chi ha già ricevuto un diniego formale prima di questa sentenza?
Sì, a condizione che i termini per il ricorso non siano ancora scaduti. È fondamentale verificare le date con un avvocato specializzato in cittadinanza prima di procedere.
Questa sentenza è definitiva o può essere ribaltata in appello?
È una sentenza di primo grado. Non è ancora definitiva, ma il ragionamento giuridico su cui si fonda è coerente con i principi stabiliti dalla Corte Costituzionale (sentenza n. 63/2026), il che la rende difficilmente contestabile nel merito.
La cittadinanza viene riconosciuta anche se il genitore naturalizzato è deceduto?
Sì. Come chiarito dalla stessa sentenza, lo status si perfeziona nel momento in cui si realizzano le condizioni di legge; la morte successiva del genitore non ne cancella gli effetti.



