La cittadinanza italiana e il principio dello ius sanguinis
Il diritto italiano in materia di cittadinanza si fonda principalmente sul principio dello ius sanguinis, secondo cui la cittadinanza si trasmette per discendenza e non per il solo fatto della nascita sul territorio. Come regola generale, chi nasce da almeno un genitore italiano ha diritto alla cittadinanza italiana, indipendentemente dal luogo di nascita.
Ciò detto, essere nati all’estero con ascendenza italiana non comporta l’acquisto automatico della cittadinanza. Il riconoscimento dipende dal rispetto di precise condizioni previste dalla legge.
La Legge 74/2025 ha convertito il Decreto-Legge 36/2025 (il cosiddetto Decreto Tajani), introducendo modifiche rilevanti alle regole sull’acquisto della cittadinanza italiana per discendenza.
Cittadinanza italiana per discendenza: chi può fare domanda
Art. 3-bis, Legge 91/1992 (come modificato dall’art. 1, comma 1, D.L. 28 marzo 2025, n. 36, convertito con modificazioni dalla L. 23 maggio 2025, n. 74)
Chi nasce all’estero ed è già in possesso di un’altra cittadinanza non acquista automaticamente quella italiana. La regola si applica retroattivamente anche a chi è nato prima dell’entrata in vigore della legge.
Sono tuttavia previste alcune eccezioni:
- lo status di cittadino italiano è già stato riconosciuto, oppure il richiedente ha ottenuto un appuntamento per presentare domanda entro le ore 23:59 (ora di Roma) del 27 marzo 2025 (art. 3-bis, lett. a, Legge 91/92);
- la cittadinanza è stata accertata giudizialmente a seguito di un ricorso presentato entro le ore 23:59 (ora di Roma) del 27 marzo 2025 (art. 3-bis, lett. a-bis);
- lo status di cittadino è accertato giudizialmente secondo la normativa vigente al 27 marzo 2025, a seguito di un ricorso depositato entro le ore 23:59 di quella stessa data (art. 3-bis, lett. b, Legge 91/92);
- un genitore o un nonno possedeva esclusivamente la cittadinanza italiana, senza doppia cittadinanza (art. 3-bis, lett. c, Legge 91/92);
- un genitore o un genitore adottivo ha risieduto in Italia per almeno due anni consecutivi dopo aver acquisito la cittadinanza italiana e prima della nascita o dell’adozione del figlio (art. 3-bis, lett. d, Legge 91/92).
Requisiti per la cittadinanza per nascita
Chi è nato all’estero può avere diritto alla cittadinanza italiana per discendenza se ricorre almeno una delle seguenti condizioni:
- il richiedente ha un genitore o un nonno che possedeva esclusivamente la cittadinanza italiana al momento della nascita del richiedente, oppure che la possedeva esclusivamente al momento della morte, se questa è avvenuta prima della nascita del richiedente;
- il richiedente ha un genitore o un genitore adottivo che ha legalmente risieduto in Italia per almeno due anni ininterrotti dopo aver acquisito la cittadinanza italiana e prima della nascita o dell’adozione del richiedente.
Per una domanda di successo è essenziale dimostrare che la trasmissione della cittadinanza italiana dall’avo al richiedente sia avvenuta in modo continuo, senza interruzioni.
È importante ricordare che l’acquisto della cittadinanza italiana non comporta di per sé alcun obbligo fiscale: gli obblighi tributari sorgono solo qualora la persona stabilisca la residenza fiscale in Italia.
Cittadinanza per acquisto (non per nascita): la novità della Legge 74/2025
Art. 4, comma 1-bis, Legge 91/1992 (comma inserito dall’art. 1, comma 1-bis, lett. b, D.L. 28 marzo 2025, n. 36, convertito con modificazioni dalla L. 23 maggio 2025, n. 74)
Questa disposizione introduce un nuovo percorso: la cittadinanza per acquisto, o “beneficio di legge”, distinta dalla cittadinanza per nascita.
Un minore straniero o apolide, il cui padre o la cui madre sia cittadino italiano per nascita, può acquisire la cittadinanza italiana se i genitori o il tutore legale dichiarano formalmente la volontà che il minore acquisti la cittadinanza, e si verifica una delle seguenti condizioni:
a) dopo la presentazione della dichiarazione, il minore risiede legalmente e ininterrottamente in Italia per almeno due anni; oppure b) la dichiarazione è presentata entro un anno dalla nascita del figlio, oppure entro un anno dalla data in cui il rapporto di filiazione con un cittadino italiano viene legalmente stabilito, anche tramite adozione.
Termine importante. L’art. 1-ter della Legge 74/2025 stabilisce che i minori che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione, sono figli di cittadini per nascita ai sensi dell’art. 3-bis, comma 1, lettere a), a-bis) e b) della Legge 91/1992, possono presentare la dichiarazione entro e non oltre le ore 23:59 (ora di Roma) del 31 maggio 2029 (termine prorogato rispetto alla scadenza originaria del 21 maggio 2026).
L’art. 4, comma 1-ter, della Legge 91/1992 stabilisce inoltre che il minore può rinunciare alla cittadinanza italiana al compimento della maggiore età, a condizione che possieda un’altra cittadinanza.
Ulteriori percorsi verso la cittadinanza per acquisto
Art. 4, Legge 91/1992 (alinea, come modificato dall’art. 1, comma 1-bis, lett. a, D.L. 28 marzo 2025, n. 36, convertito con modificazioni dalla L. 23 maggio 2025, n. 74)
Uno straniero o apolide il cui padre, la cui madre, o uno degli ascendenti in linea diretta di secondo grado sia o sia stato cittadino per nascita, diventa cittadino italiano:
A) prestando effettivo servizio militare per lo Stato italiano, previa dichiarazione della volontà di acquisire la cittadinanza italiana;
B) assumendo un pubblico impiego alle dipendenze dello Stato italiano, anche all’estero, e dichiarando la volontà di acquisire la cittadinanza italiana;
C) al raggiungimento della maggiore età, avendo legalmente risieduto in Italia per almeno due anni, dichiarando — entro un anno dal compimento della maggiore età — la volontà di acquisire la cittadinanza italiana.
Le regole per i figli minori
Art. 4, commi 1-bis e 1-ter, e art. 1-ter, Legge 74/2025
Sono previste disposizioni specifiche per i figli minori di cittadini italiani:
- i figli che al 24 maggio 2025 avevano meno di 18 anni possono acquisire la cittadinanza italiana tramite dichiarazione presentata dai genitori. Questa possibilità resta aperta fino a maggio 2029 (termine prorogato rispetto alla scadenza originaria del 31 maggio 2026);
- i figli di età inferiore a un anno possono acquisire la cittadinanza se un genitore o il tutore legale presenta la dichiarazione richiesta entro il primo anno di vita del bambino;
- i figli di età superiore a un anno devono risiedere legalmente in Italia per due anni consecutivi dopo la presentazione della dichiarazione dei genitori per ottenere la cittadinanza.
La cittadinanza del minore dopo la naturalizzazione di un genitore
Art. 14, Legge 91/1992 (come modificato dall’art. 1, comma 1-quater, D.L. 28 marzo 2025, n. 36, convertito con modificazioni dalla L. 23 maggio 2025, n. 74)
Il figlio minore di un genitore che acquisisce la cittadinanza italiana per naturalizzazione può a sua volta acquisirla, a condizione che abbia risieduto legalmente e ininterrottamente in Italia per almeno due anni al momento in cui il genitore diventa cittadino.
Se il figlio ha meno di due anni, questo requisito si considera soddisfatto qualora il minore abbia risieduto in Italia sin dalla nascita.
Questa disposizione è già stata oggetto di contenzioso: un tribunale ha assunto una posizione contraria all’interpretazione del Ministero su questa regola. Leggi anche il nostro articolo correlato sulla cittadinanza italiana per i figli di stranieri naturalizzati e la pronuncia del Tribunale di Trento che ha superato la posizione del Ministero.
Riconoscimento della cittadinanza e procedimenti giudiziari
Art. 1, comma 2, D.L. 28 marzo 2025, n. 36, convertito con modificazioni dalla L. 23 maggio 2025, n. 74
Sono state introdotte regole più rigorose per i procedimenti giudiziari relativi al riconoscimento della cittadinanza. Il giuramento e la prova testimoniale non sono più ammessi come mezzi di prova, salvo espressa previsione di legge. L’onere della prova grava su chi richiede il riconoscimento della cittadinanza italiana.
Ingresso e lavoro per i discendenti di cittadini italiani
Art. 27, comma octies, D.Lgs. 286/1998 – Testo Unico Immigrazione (come modificato dall’art. 1-bis, comma 1, D.L. 28 marzo 2025, n. 36, convertito con modificazioni dalla L. 23 maggio 2025, n. 74)
Gli stranieri residenti all’estero, discendenti di cittadini italiani e cittadini di Paesi con una storica tradizione di emigrazione italiana, possono entrare e lavorare in Italia al di fuori delle quote annuali di ingresso. Un decreto ministeriale definirà l’elenco dei Paesi interessati.
Cittadinanza per residenza più rapida per i discendenti di cittadini italiani
Art. 9, lett. a), Legge 91/1992 (come modificato dall’art. 1-bis, comma 2, lett. a, D.L. 28 marzo 2025, n. 36, convertito con modificazioni dalla L. 23 maggio 2025, n. 74)
Il requisito di residenza per i discendenti (figli o nipoti) di cittadini italiani per nascita che presentano domanda di cittadinanza per naturalizzazione è stato ridotto da tre a due anni.
Riacquisto della cittadinanza italiana
Art. 17, Legge 91/1992 (come sostituito dall’art. 1-ter, comma 1, lett. b, D.L. 28 marzo 2025, n. 36, convertito con modificazioni dalla L. 23 maggio 2025, n. 74)
Chi è nato in Italia, o vi ha risieduto per almeno due anni consecutivi, e ha perso la cittadinanza italiana ai sensi della Legge n. 555/1912, può riacquistarla tramite dichiarazione da presentare tra il 1° luglio 2025 e il 31 dicembre 2027



