La riforma della cittadinanza italiana, introdotta con il Decreto Legge 36/2025 e convertito nella Legge 74/2025, ha attirato l’attenzione soprattutto per il suo impatto sugli italo-discendenti — persone che, dopo generazioni all’estero, rivendicano la cittadinanza per via del sangue. Meno discusso, ma non meno rilevante, è l’effetto della riforma su una situazione completamente diversa: quella dei figli minori di cittadini stranieri che diventano italiani per naturalizzazione.
Si tratta di una platea numerosa — persone che vivono in Italia da anni, che hanno maturato i requisiti di residenza per naturalizzarsi, e che arrivano nel nostro Paese insieme ai propri figli, nati altrove. Per queste famiglie, la riforma ha creato un cortocircuito normativo che ha già prodotto migliaia di pratiche bloccate o sospese.
Le due modifiche all’articolo 14
L’articolo 14 della Legge 91/1992 è la norma che, storicamente, riconosce automaticamente la cittadinanza italiana ai figli minori conviventi di chi si naturalizza. La riforma del 2025 lo ha toccato in due modi.
Il primo cambiamento è chiaro e non pone particolari problemi interpretativi: oggi non basta più che il figlio conviva con il genitore. Se il minore è nato all’estero, deve anche dimostrare di risiedere legalmente in Italia da almeno due anni (o dalla nascita, se ha meno di due anni). È una scelta che il legislatore poteva legittimamente fare, per quanto discutibile nel merito, e che rientra nell’ampia discrezionalità riconosciuta in materia di cittadinanza.
Il secondo cambiamento è tutt’altra storia, ed è al centro di questo articolo.
Il cortocircuito tra articolo 3-bis e articolo 14
Il nuovo articolo 3-bis della Legge 91/1992 — la norma cardine della riforma — stabilisce che chi nasce all’estero avendo anche un’altra cittadinanza si considera come se non avesse mai acquisito quella italiana, a meno che non ricorra una di due condizioni: un ascendente di primo o secondo grado esclusivamente italiano, oppure un genitore che abbia risieduto in Italia per almeno due anni consecutivi dopo aver ottenuto la cittadinanza e prima della nascita del figlio.
Il problema è che l’articolo 3-bis dichiara di derogare — tra le altre norme — anche all’articolo 14. E qui nasce un cortocircuito logico, prima ancora che giuridico.
L’articolo 14 disciplina un acquisto contestuale: genitore e figlio diventano cittadini nello stesso momento, quando il genitore giura. L’articolo 3-bis, invece, chiede una residenza del genitore “dopo l’acquisto della cittadinanza” e “prima della nascita del figlio” — una sequenza temporale che presuppone un figlio nato dopo che il genitore è già cittadino. Applicare questo secondo schema a un acquisto contestuale non ha semplicemente senso: è come chiedere a qualcuno di dimostrare qualcosa che accade prima di un evento che, per definizione, deve ancora verificarsi.
La conseguenza pratica è che, se si prende alla lettera questa lettura, quasi nessun figlio minore di un genitore naturalizzato potrebbe mai ottenere la cittadinanza insieme a lui — perché quei figli, nella stragrande maggioranza dei casi, sono nati prima che il genitore arrivasse in Italia e vi si stabilisse.
Il tentativo (poco convincente) del Ministero
Di fronte a questo problema, il Ministero dell’Interno è intervenuto con le circolari n. 26185 del 28 maggio 2025 e n. 36356 del 24 luglio 2025, proponendo una soluzione pratica, proponendo una soluzione pratica: aprire comunque la pratica di cittadinanza per il figlio minore, verificare convivenza e residenza biennale, e poi sospendere il procedimento per due anni, in attesa che anche il genitore maturi la residenza post-naturalizzazione richiesta dall’articolo 3-bis.
È una soluzione che desta più di una perplessità.
Anzitutto, non ha alcun appiglio nel testo di legge. Né l’articolo 3-bis né l’articolo 14 prevedono una sospensione biennale: è una condizione che il Ministero ha semplicemente inventato per tamponare un problema che la norma, così com’è scritta, non risolve.
In secondo luogo, non elimina l’irragionevolezza di fondo — la sposta soltanto. Un minore arrivato in Italia appena nato, insieme ai genitori, non potrà mai soddisfare il requisito, perché nessuno dei due genitori avrà mai risieduto in Italia “prima” della sua nascita. Al contrario, un minore rimasto all’estero per anni, che raggiunge un genitore già stabilmente residente in Italia da tempo, potrà ottenere la cittadinanza una volta decorsi i due anni. Il risultato è paradossale: chi si integra prima viene penalizzato rispetto a chi resta lontano più a lungo.
Un’altra strada: limitare la portata del rinvio
Prima ancora di arrivare a un giudice, si può provare a leggere la norma in modo diverso, così da evitare del tutto il problema.
Il preambolo del decreto-legge chiarisce che l’obiettivo della riforma è limitare la trasmissione automatica della cittadinanza a chi è nato e residente all’estero — le due condizioni insieme. La Relazione illustrativa al disegno di legge di conversione, quando affronta il tema dei figli minori, parla soltanto di un caso preciso: quello dei figli che restano a vivere fuori dall’Italia con l’altro genitore, dopo che uno dei due ha ottenuto la cittadinanza per matrimonio. Non fa alcun cenno ai minori già residenti in Italia insieme al genitore che si naturalizza.
Questo silenzio è significativo: se il legislatore avesse davvero voluto rendere inapplicabile l’articolo 14 per la generalità dei minori nati all’estero, difficilmente lo avrebbe fatto senza una parola di spiegazione in un documento così dettagliato.
Su questa base, si può sostenere che il richiamo dell’articolo 3-bis all’articolo 14 riguardi solo i minori che restano residenti all’estero, non quelli che vivono già in Italia insieme al genitore. È una lettura che restituisce un senso pratico al rinvio normativo, senza però travolgere la generalità dei casi di naturalizzazione con figli conviventi in Italia.
I profili di illegittimità costituzionale, se prevale la lettura ministeriale
Se questa lettura alternativa non trovasse spazio nella prassi amministrativa, restano margini per sollevare dubbi di legittimità costituzionale sull’applicazione dell’articolo 3-bis ai casi dell’articolo 14. Se ne possono individuare almeno sei:
- Disomogeneità delle categorie trattate allo stesso modo. Naturalizzati e italo-discendenti “dormienti” sono due categorie profondamente diverse per storia personale e grado di legame con l’Italia; sottoporli agli stessi criteri di verifica del legame effettivo tratta in modo uniforme situazioni che uniformi non sono.
- Trattamento peggiore per chi ha vissuto di più in Italia. Un minore cresciuto per anni in Italia rischia di restare escluso, mentre uno rimasto a lungo all’estero può, paradossalmente, accedere prima alla cittadinanza.
- Contraddizione tra lo scopo dichiarato e il risultato pratico. Se l’obiettivo è colpire chi è nato e residente all’estero, applicare la stessa restrizione a chi risiede stabilmente in Italia da anni tradisce la finalità stessa della norma.
- Incertezza applicativa. La stessa amministrazione ha dovuto correggere in corsa, con circolari successive, un problema che il testo di legge non risolveva: un segnale di oscurità normativa che la giurisprudenza costituzionale considera, di per sé, un vizio.
- Complicazione ingiustificata per gli uffici pubblici. Il meccanismo di sospensione biennale proposto dal Ministero introduce un carico procedurale privo di base legale, con inevitabili ricadute sul buon andamento della pubblica amministrazione.
- Difetto dei presupposti per la decretazione d’urgenza. Per i procedimenti di acquisto della cittadinanza da parte dei minori figli di naturalizzati, il Governo non ha mai indicato ragioni specifiche di necessità e urgenza tali da giustificare un intervento tramite decreto-legge.
Un problema simile, anche per chi è già cittadino
C’è una fattispecie contigua che merita un cenno, perché riguarda un numero crescente di famiglie: quella del genitore già naturalizzato, che ha un figlio nato occasionalmente all’estero prima che siano trascorsi due anni dall’acquisto della cittadinanza. Pensiamo a un parto imprevisto durante un viaggio, o a una nascita programmata all’estero per ragioni familiari.
Prima della riforma, quel bambino sarebbe stato cittadino italiano fin dalla nascita, senza eccezioni legate al luogo. Oggi deve passare al vaglio dell’articolo 3-bis, e l’unica via percorribile è, di nuovo, la lettera d) — gli stessi due anni di residenza post-naturalizzazione. Se il genitore non li ha ancora maturati, il figlio resta straniero.
Va segnalata un’ulteriore asimmetria: chi è cittadino per nascita dispone di una via di salvataggio che i naturalizzati non hanno. L’articolo 4, comma 1-bis, della Legge 91/1992 consente infatti al genitore cittadino per nascita di ottenere comunque la cittadinanza per il figlio tramite una dichiarazione di volontà, a condizioni più flessibili rispetto a quelle dell’articolo 3-bis. Questa possibilità, per come è scritta la norma, resta preclusa a chi è diventato cittadino per naturalizzazione — una distinzione che non trova alcuna giustificazione nella finalità della riforma, dal momento che chi si naturalizza ha già dimostrato, con anni di residenza documentata, il legame effettivo con l’Italia che la riforma intende tutelare.
Cosa fare in pratica
Chi si trova in una di queste situazioni — cittadinanza negata o sospesa per un figlio minore nato all’estero, sia nell’ambito della naturalizzazione con figli già conviventi, sia nel caso di un figlio nato dopo l’acquisto della cittadinanza senza il compimento dei due anni di residenza — ha oggi argomenti solidi da far valere, anche se con margini di certezza diversi a seconda del caso concreto. Una valutazione specifica della propria situazione, prima di agire, è sempre raccomandabile.



