Cittadinanza Italiana Figli Minori: Le Nuove Restrizioni della Legge 74/2025

Ultimo aggiornamento: Settembre 2026

Cittadinanza italiana per i figli minori di genitori naturalizzati

La riforma della cittadinanza italiana del 2025, introdotta con il D.L. 36/2025 e convertita nella Legge 74/2025, ha introdotto novità importanti anche per la trasmissione della cittadinanza ai figli minori conviventi di genitori che diventano cittadini italiani non per discendenza, ma per “acquisizione”.

Chi sono i cittadini italiani per “acquisizione”?

Sono coloro che hanno acquistato la cittadinanza italiana non per discendenza, ma per:

  • Naturalizzazione (art. 9, Legge 91/1992)
  • Acquisto per beneficio di legge (art. 4, Legge 91/1992)
  • Matrimonio (art. 5, Legge 91/1992 o art. 10, Legge 555/1912)
  • Residenza da minorenni con genitore naturalizzato (art. 14, Legge 91/1992)

Come acquista la cittadinanza il minore figlio di genitore che diventa cittadino italiano?

Prima della riforma (D.L. 36/2025 e Legge 74/2025)

Acquisto automatico per convivenza. Secondo l’articolo 14 della Legge 91/1992, il minore che conviveva stabilmente con il genitore che acquistava la cittadinanza italiana (per naturalizzazione, per matrimonio o per riacquisto) acquistava a sua volta automaticamente la cittadinanza italiana al momento del giuramento del genitore.

Condizioni fondamentali:

  • il figlio doveva essere minorenne;
  • doveva convivere stabilmente con il genitore al momento dell’acquisto della cittadinanza da parte di quest’ultimo.

In questi casi, l’unica formalità da seguire era la trascrizione dell’atto di nascita presso il Comune di residenza o l’iscrizione all’AIRE.

Dopo la riforma: i nuovi requisiti

A decorrere dal 23 maggio 2025, data di efficacia della Legge 74/2025 di conversione, per la trasmissione della cittadinanza ai figli minori non basta più la sola convivenza al momento del giuramento del genitore.

L’articolo 14 della Legge 91/1992, così come modificato, stabilisce che il figlio minore acquista la cittadinanza italiana solo se risiede legalmente e continuativamente in Italia da almeno due anni al momento in cui il genitore diventa cittadino (data del giuramento). Per i giuramenti resi fino al 22 maggio 2025 si applica invece ancora la disciplina previgente, senza necessità di verificare questo requisito di residenza biennale del minore.

Punti chiave della Legge 74/2025 sulla cittadinanza

La convivenza stabile ed effettiva tra genitore e figlio minorenne resta un requisito, ma la legge ha introdotto un ulteriore vincolo: la residenza legale e continuativa del minore in Italia per almeno due anni al momento dell’acquisto della cittadinanza da parte del genitore.

Esempio: Tommaso si trasferisce in Italia dalla Gran Bretagna, lasciando la moglie e il figlio Jacob appena nato. Dopo dieci anni acquista la cittadinanza per residenza. Suo figlio Jacob, che ormai ha compiuto dieci anni, non può acquistare la cittadinanza attraverso il padre perché è rimasto a vivere in Gran Bretagna e non ha maturato i due anni di residenza in Italia richiesti dalla riforma.

La circolare del Ministero dell’Interno n. 36356/2025

La circolare del Ministero dell’Interno n. 36356 del 24 luglio 2025 ha fornito ulteriori istruzioni operative sull’applicazione temporale della norma:

  • se l’acquisto o il riacquisto della cittadinanza da parte del genitore è avvenuto entro il 22 maggio 2025, si applica la disciplina previgente;
  • se l’acquisto avviene a partire dal 23 maggio 2025, il figlio convivente deve essere stato residente in Italia da almeno due anni prima della naturalizzazione del genitore, oltre al necessario accertamento della convivenza.

Il conflitto tra articolo 3-bis e articolo 14: il caso dei figli nati all’estero

Per i figli nati all’estero e in possesso di altra cittadinanza, la questione si complica ulteriormente. Il nuovo articolo 3-bis della Legge 91/1992 deroga espressamente anche all’articolo 14: prima di applicare quest’ultimo, occorre verificare se ricorra una delle condizioni previste dall’articolo 3-bis.

Secondo l’interpretazione fornita dalla circolare del Ministero dell’Interno n. 36356/2025, il minore nato all’estero e in possesso di altra cittadinanza può acquistare la cittadinanza italiana ai sensi dell’articolo 14 solo se si verificano tutte le seguenti condizioni

  • il genitore deve essere stato residente in Italia per almeno due anni continuativi prima della nascita del figlio;
  • il genitore deve aver continuato a risiedere in Italia per almeno due anni continuativi dopo aver acquisito la cittadinanza
  • e il minore, alla data dell’acquisto o riacquisto da parte del genitore, deve già risiedere legalmente in Italia — convivendo con lui — da almeno due anni continuativi, o dalla nascita se ha meno di due anni.

Se tutte queste condizioni sono soddisfatte, il minore acquista la cittadinanza a partire dal giorno successivo al giuramento del genitore.

Vale la pena notare che questa lettura non si limita ad applicare la lettera d) dell’articolo 3-bis al caso dell’articolo 14: la trasforma. Il testo della lettera d), letto singolarmente, prevede un’unica finestra di due anni di residenza, collocata tra l’acquisto della cittadinanza e la nascita del figlio: “un genitore o adottante è stato residente in Italia per almeno due anni continuativi successivamente all’acquisto della cittadinanza italiana e prima della data di nascita o di adozione del figlio

La circolare, invece, la spezza in due periodi distinti — due anni prima della nascita e altri due anni dopo l’acquisto — trattandoli come requisiti separati e cumulabili. Un’operazione interpretativa che si allontana dal testo originario della norma, ancora prima di generare l’assurdità pratica descritta di seguito.

Una recente sentenza del Tribunale di Trento (6 maggio 2026) ha però escluso l’applicazione di questa condizione ai figli nati all’estero prima dell’arrivo in Italia del genitore, purché già conviventi con lui al momento della naturalizzazione — un chiarimento importante che riguarda una parte consistente delle famiglie in questa situazione. Ne parliamo in dettaglio nel nostro approfondimento dedicato alla sentenza di Trento.

Per capire se questa restrizione si applica alla propria domanda, occorre fare riferimento alla data del giuramento del genitore.

  • fino al 22 maggio 2025: si applica la disciplina previgente (basta la convivenza);
  • dal 23 maggio 2025: si applica la Legge 74/2025, con la barriera dell’articolo 3-bis per i figli nati all’estero.

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Un caso diverso: il figlio nato dopo la naturalizzazione

Il principio stabilito dal Tribunale di Trento riguarda solo i figli già nati al momento della naturalizzazione del genitore. Diversa è la situazione di chi, essendo già cittadino italiano, ha un figlio nato all’estero successivamente: in questo caso continua ad applicarsi l’articolo 3-bis senza le aperture viste sopra, salvo che il genitore abbia già maturato i due anni di residenza richiesti. Analizziamo questa fattispecie, con un esempio pratico, nel nostro approfondimento dedicato a questo caso

FAQ sulla cittadinanza italiana per figli minori di genitori naturalizzati

Il figlio minorenne di un genitore naturalizzato acquista la cittadinanza italiana?

Sì, ma solo se il minore risiede legalmente e continuativamente in Italia da almeno due anni al momento in cui il genitore acquista la cittadinanza italiana (cioè presta il giuramento). Se il bambino ha meno di due anni (caso tipico della cittadinanza italiana nati in Italia), il requisito dei due anni si considera soddisfatto se il minore risiede in Italia sin dalla nascita senza interruzioni.

Cosa succede se il figlio minorenne vive all’estero o non ha maturato due anni di residenza in Italia?

In questo caso, il figlio di cittadino italiano per residenza o per riacquisto, non acquisita automaticamente la cittadinanza italiana con la naturalizzazione del genitore. Dovrà procedere autonomamente al compimento dei 18 anni (dopo 5 anni di residenza potrà fare domanda di cittadinanza)

La convivenza stabile con il genitore naturalizzato è sufficiente per acquisire la cittadinanza?

La convivenza stabile è necessaria, ma non più sufficiente da sola. La cittadinanza italiana figli richiede ora anche il requisito della residenza legale e continuativa in Italia per almeno due anni.

Cosa succede se il minore ha meno di due anni?

Se il minore ha meno di due anni, il requisito della residenza biennale si considera soddisfatto se il bambino risiede legalmente in Italia sin dalla nascita.

 

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Il contenuto di questo articolo ha lo scopo di fornire indicazioni generali sull’argomento. Per dubbi o casi particolari è opportuno chiedere una consulenza specializzata in base alla vostra situazione specifica.

Avv. Selvaggia Amore

Scritto da Avv. Selvaggia Amore

Avvocato | Specializzata in Cittadinanza, Immigrazione e Diritto Civile.

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