Cassazione n. 13818/2026: chi non ha ottenuto l’appuntamento consolare può comunque agire in giudizio per la cittadinanza iure sanguinis

: "A conceptual image showing a man with Italian ancestry documents overcoming a broken wooden barrier labeled as a bureaucratic obstacle. In the background, an Italian judge stands behind a podium under an archway featuring the Italian flag, with the Colosseum visible. The scene symbolizes the legal right to bypass consular delays and seek justice directly in court for Italian citizenship recognition.
Maggio 15, 2026

L’ordinanza della Corte di Cassazione n. 13818 del 12 maggio 2026 stabilisce un principio di grande rilievo pratico per chi stava cercando di ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis e ha tentato di prenotare un appuntamento consolare senza riuscirci. Le lungaggini e i blocchi dell’amministrazione consolare giustificano l’accesso diretto al giudice. E la cittadinanza iure sanguinis viene riaffermata come diritto soggettivo permanente e imprescrittibile che esiste dalla nascita.

Il punto di vista del legale

Da anni i tribunali italiani sono divisi su una questione procedurale fondamentale: se i richiedenti il riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis fossero tenuti a tentare la via amministrativa prima di rivolgersi al giudice. Alcuni tribunali hanno dichiarato inammissibili le domande su questa base. Altri — tra cui Bologna e Trieste — hanno costantemente affermato che, in assenza di una espressa previsione di legge, l’accesso alla via giudiziaria non può essere precluso per il solo fatto di non aver tentato prima la via amministrativa.

L’ordinanza n. 13818/2026 fa un passo in più: stabilisce che l’interesse ad agire sussiste anche quando il richiedente sia stato impedito di presentare la domanda, a causa di ritardi e blocchi consolari indipendenti dalla sua volontà.

Questa pronuncia potrebbe assumere ulteriore rilevanza alla luce di quanto lasciato aperto dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 63/2026. Al paragrafo 9.1, la Corte ha esplicitamente riconosciuto di non poter esaminare la posizione di chi aveva tentato di ottenere un appuntamento consolare senza riuscirci entro il 27 marzo 2025 — segnalando che la questione merita di essere esaminata. L’ordinanza n. 13818/2026 fornisce ora lo strumento giuridico per sostenere che questi richiedenti non erano inattivi: era l’amministrazione a bloccarli. È un argomento fondato su un chiaro principio di diritto della Cassazione, e sarà centrale nei procedimenti dei prossimi mesi.

Il caso: una famiglia colombiana bloccata dai ritardi consolari

Il procedimento nasce da un ricorso presentato al Tribunale di Genova da un gruppo di discendenti di un cittadino italiano emigrato in Colombia, che chiedevano il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis. I ricorrenti avevano tentato più volte di ottenere un appuntamento presso l’Ambasciata italiana a Bogotà per presentare la domanda in via amministrativa, ma senza alcun risultato: il consolato non rispondeva, non fissava appuntamenti, e aveva persino pubblicato sul proprio sito web un avviso in cui ammetteva di non essere in grado di riprendere le attività di riconoscimento della cittadinanza per discendenza a seguito dell’emergenza Covid-19.

Di fronte a questo blocco burocratico, i ricorrenti avevano deciso di rivolgersi direttamente al giudice ordinario, senza passare per la via amministrativa. Il Tribunale di Genova aveva accolto il ricorso. Il Ministero dell’Interno aveva impugnato la decisione, sostenendo che i ricorrenti fossero privi di interesse ad agire perché non avevano presentato una valida domanda amministrativa prima di adire il giudice. La Corte d’appello di Genova aveva dato ragione al Ministero, dichiarando la domanda inammissibile. I ricorrenti hanno quindi proposto ricorso per cassazione.

Il principio di diritto: le lungaggini consolari giustificano il ricorso al giudice

La Prima Sezione civile della Corte di Cassazione, con ordinanza depositata il 12 maggio 2026, ha accolto il primo motivo di ricorso e cassato con rinvio la sentenza della Corte d’appello di Genova.

Il principio di diritto enunciato dalla Cassazione stabilisce che sussiste l’interesse ad agire non solo in caso di diniego o ritardo nel riconoscimento della cittadinanza, ma anche quando si verifichino impedimenti, difficoltà o lungaggini che non consentono neppure la presentazione della relativa richiesta all’amministrazione competente, poiché tale situazione genera incertezza sullo status e sui connessi diritti e prerogative del titolare.

In altre parole: non è necessario aver presentato una domanda amministrativa completa per potersi rivolgere al tribunale. È sufficiente dimostrare che l’amministrazione ha reso impossibile — o anche solo estremamente difficile — persino la fase preliminare della prenotazione dell’appuntamento.

Perché questo principio è importante per chi non ha ottenuto l’appuntamento entro il 27 marzo 2025

La riforma del 2025 della legge in materia di cittadiananza italian (legge 1991/1992) ha fatto salvi i procedimenti già avviati entro il 27 marzo 2025. Il Parlamento, in sede di conversione, ha esteso questa tutela anche a chi aveva già ottenuto la fissazione di un appuntamento consolare entro quella data. Ma cosa succede a chi aveva tentato di prenotare un appuntamento senza riuscirci, per via dei blocchi amministrativi o dell’assenza di risposta da parte del consolato?

La Corte Costituzionale, nella sentenza n. 63/2026, ha esplicitamente segnalato di non poter esaminare questa questione, lasciando però intendere che la differenza di trattamento potrebbe avere un rilievo costituzionale significativo.

L’ordinanza n. 13818/2026 della Cassazione offre ora uno strumento interpretativo concreto a queste persone. Se i ritardi e i blocchi dell’amministrazione consolare costituiscono un ostacolo equivalente a un diniego, allora chi non è riuscito a ottenere nemmeno l’appuntamento non può essere considerato inattivo o tardivo. Era l’amministrazione a rendergli impossibile attivarsi, non una sua scelta.

Di conseguenza, queste persone potrebbero avere il diritto di agire in giudizio dimostrando di aver tentato, senza successo, di prenotare l’appuntamento consolare prima della scadenza. La prova di questi tentativi — email, schermate di accesso al portale del consolato, istanze documentate — assume un valore strategico fondamentale.

Leggi anche: Cittadinanza iure sanguinis, la Corte Costituzionale valida la riforma — sentenza n. 63/2026.

La natura della cittadinanza iure sanguinis: diritto permanente e imprescrittibile

L’ordinanza ribadisce un principio già presente nella giurisprudenza di legittimità ma oggi di rinnovata attualità, data la tensione con la sentenza n. 63/2026 della Corte Costituzionale.

La Cassazione afferma che nel riconoscimento della cittadinanza per discendenza l’autorità amministrativa svolge una funzione puramente accertativa: non crea un diritto, ma si limita a riconoscere un diritto soggettivo assoluto di primaria rilevanza costituzionale che esiste dalla nascita del titolare e che ha natura permanente e imprescrittibile.

Questo passaggio va in direzione opposta rispetto ad alcune affermazioni della sentenza n. 63/2026, nella quale la Corte Costituzionale aveva descritto la cittadinanza non ancora riconosciuta come uno status precario o virtuale, privo di effetti giuridici concreti fino al riconoscimento formale. La tensione tra le due corti è reale e ha ricadute pratiche dirette su migliaia di procedimenti pendenti.

L’interesse ad agire: quando basta l’incertezza sullo status

La Cassazione chiarisce che nelle azioni di mero accertamento non è necessaria l’attualità della lesione di un diritto: è sufficiente uno stato di incertezza oggettiva sull’esistenza del diritto, purché concreta e non meramente ipotetica.

Nel caso della cittadinanza per discendenza, questa incertezza sussiste già quando l’amministrazione non ha ancora riconosciuto lo status — e, a maggior ragione, quando l’amministrazione ha reso impossibile persino presentare la domanda. Il mancato riconoscimento, o anche solo il ritardo irragionevole, equivale a un pregiudizio per il titolare che non può esercitare i diritti e le prerogative connessi a quello status.

La Corte chiarisce inoltre che l’interesse ad agire deve essere verificato al momento della decisione, non a quello della proposizione della domanda. Ciò significa che il giudice deve valutare la situazione alla data in cui decide, tenendo conto di tutti gli sviluppi normativi intervenuti — inclusa l’entrata in vigore della legge n. 74/2025.

Il caso concreto: l’Ambasciata di Bogotà e il blocco post-Covid

Nel caso esaminato dall’ordinanza, i ricorrenti avevano documentato i propri tentativi di prenotazione attraverso email, accessi al sito web dell’Ambasciata e un’istanza di accesso agli atti. Avevano anche prodotto il comunicato ufficiale dell’Ambasciata di Bogotà del 2022, nel quale si ammetteva apertamente l’impossibilità di gestire le nuove richieste di cittadinanza per discendenza e l’assenza di una data per la ripresa degli appuntamenti.

La Corte d’appello aveva ignorato questo elemento, ritenendo non dimostrata la presentazione di una valida istanza all’autorità consolare. La Cassazione ha considerato questo ragionamento errato: l’ostacolo frapposto dall’amministrazione alla stessa possibilità di presentare la domanda costituisce una situazione equiparabile al diniego o al ritardo nel riconoscimento, e come tale giustifica il ricorso diretto alla tutela giurisdizionale.

Cosa fare concretamente se si era in lista d’attesa consolare

Alla luce dell’ordinanza n. 13818/2026, chi si trovava in attesa di un appuntamento consolare prima del 27 marzo 2025 senza averlo ottenuto dovrebbe raccogliere tutta la documentazione utile a dimostrare i propri tentativi di contatto con l’amministrazione consolare:

  • Email o messaggi inviati al consolato per richiedere informazioni o appuntamenti.
  • Schermate di accessi al portale di prenotazione consolare.
  • Eventuali risposte automatiche o comunicazioni ricevute dal consolato.
  • Comunicati ufficiali del consolato che attestino la sospensione o il blocco del servizio.
  • Istanze di accesso agli atti presentate all’amministrazione.

Questa documentazione potrebbe essere determinante per dimostrare l’interesse ad agire in un eventuale giudizio, e per sostenere che la mancata attivazione formale entro il 27 marzo 2025 era dovuta a cause indipendenti dalla volontà del richiedente.


Perché questa ordinanza è importante anche per i casi cittadinanza iure sanguinis post-decreto Tafani

Da avvocato che segue da anni pratiche di cittadinanza iure sanguinis, è un aspetto che mi trovo a spiegare spesso.

Vale la pena chiarire un aspetto che spesso viene frainteso. L’ordinanza n. 13818/2026 nasce da un procedimento avviato prima del decreto Tajani, ma il suo valore non si esaurisce lì.

Il punto di partenza è uno su cui le due corti non sono in disaccordo: la nascita è il momento in cui si acquisisce la cittadinanza. Chi è nato prima del 27 marzo 2025 è nato sotto la legge n. 91/1992. Se in quel momento era già cittadino italiano — come afferma la Cassazione, che qualifica il diritto come permanente e imprescrittibile — allora la nuova legge ha inciso su uno status già esistente, non su una semplice aspettativa futura. Due qualificazioni giuridiche molto diverse, con conseguenze molto diverse.

Questo non significa che la Corte Costituzionale abbia sbagliato nel suo ragionamento. Significa che il dibattito non è chiuso: si è spostato dalle aule della Consulta a quelle dei tribunali ordinari. La Corte Costituzionale si pronuncia sulla legittimità costituzionale del caso specifico che le viene sottoposto, senza che la sua decisione vincoli automaticamente tutti gli altri casi. È la Cassazione, attraverso le sue pronunce successive, a formare il diritto vivente e a determinarne l’applicazione pratica. Portare avanti i procedimenti pendenti — anche quelli avviati dopo il decreto — è l’unico modo per costruire un orientamento giurisprudenziale solido. Non è una novità: è esattamente il percorso che ha portato al riconoscimento della trasmissione della cittadinanza per via materna.

Chi sostiene che tutto sia ormai definito non tiene conto di come si forma il diritto nella pratica. I tribunali ordinari e la Cassazione hanno ancora molto da dire.

 

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Il contenuto di questo articolo ha lo scopo di fornire indicazioni generali sull’argomento. Per dubbi o casi particolari è opportuno chiedere una consulenza specializzata in base alla vostra situazione specifica.

Avv. Selvaggia Amore

Scritto da Avv. Selvaggia Amore

Avvocato | Esperta in Cittadinanza, Immigrazione e Diritto Civile.

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