Il nulla osta al ricongiungimento familiare è il provvedimento con cui lo Sportello Unico per l’Immigrazione attesta che, sulla base della domanda presentata e della documentazione allegata, non sussistono impedimenti all’ingresso in Italia del familiare da ricongiungere.
Dal punto di vista pratico, questa fase è centrale perché rappresenta il collegamento tra la verifica dei requisiti del richiedente e la successiva fase consolare per il rilascio del visto. Le difficoltà più frequenti riguardano lo stato della pratica, le richieste di integrazione documentale, il preavviso di rigetto, i tempi dell’istruttoria e la validità del nulla osta una volta rilasciato.
In questa guida trovi come si presenta la domanda, come verificare lo stato della pratica online, cosa succede in caso di preavviso o rigetto e quali sono i termini essenziali da conoscere.
Cos’è il nulla osta al ricongiungimento familiare
Il nulla osta al ricongiungimento familiare è il provvedimento rilasciato dallo Sportello Unico per l’Immigrazione che autorizza il familiare straniero a richiedere il visto di ingresso presso l’autorità consolare italiana competente nel Paese di residenza.
Non va confuso né con il visto né con il permesso di soggiorno: il nulla osta è il passaggio amministrativo che precede entrambi. Senza di esso, la fase consolare non può essere avviata.
Come si presenta la domanda di nulla osta
La domanda di nulla osta si presenta esclusivamente in via telematica tramite il Portale Servizi del Ministero dell’Interno, accedendo con SPID o CIE. Non è più possibile presentarla in forma cartacea.
La domanda va indirizzata allo Sportello Unico per l’Immigrazione presso la Prefettura competente in relazione al luogo di residenza o dimora abituale del richiedente in Italia. Alla domanda vanno allegati in formato digitale i documenti relativi al titolo di soggiorno, al reddito, all’alloggio e al rapporto familiare con il soggetto da ricongiungere.
La completezza e la coerenza della documentazione allegata in questa fase sono determinanti: una pratica incompleta espone al rischio di richieste di integrazione che allungano i tempi o, nei casi più gravi, di un preavviso di rigetto.
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Cosa succede dopo l’invio della domanda
Una volta presentata la domanda, lo Sportello Unico per l’Immigrazione avvia l’istruttoria: verifica la documentazione allegata, acquisisce il parere della Questura in merito all’eventuale sussistenza di motivi ostativi all’ingresso del familiare e può richiedere integrazioni documentali se la pratica risulta incompleta.
Durante questa fase è possibile accedere alla propria area riservata sul portale per monitorare l’avanzamento della domanda e verificare l’eventuale presenza di comunicazioni o richieste istruttorie.
Controllo nulla osta ricongiungimento familiare online
Dopo l’invio della domanda è possibile monitorare lo stato del nulla osta direttamente online, accedendo all’area riservata del Portale Servizi del Ministero dell’Interno. Il controllo online permette di verificare l’avanzamento dell’istruttoria, la presenza di richieste di documenti aggiuntivi e il momento in cui il nulla osta risulta disponibile.
Le comunicazioni che si possono trovare nell’area riservata sono principalmente le seguenti:
- In attesa di valutazione: la domanda è stata inoltrata ma l’istruttoria non è ancora iniziata
- Richiesta di documenti integrativi: lo Sportello Unico ha rilevato elementi mancanti e richiede documentazione aggiuntiva
- Nulla osta ricongiungimento familiare pronto: la pratica è stata approvata e il provvedimento è disponibile per il download
Attenzione: in caso di richiesta di integrazione documentale, tutti i documenti richiesti devono essere caricati nell’apposita sezione del portale, riuniti in un unico file in formato PDF.
Nulla osta ricongiungimento familiare pronto: come scaricarlo
Quando il nulla osta risulta rilasciato, il richiedente può scaricare la comunicazione direttamente dal portale, seguendo le indicazioni operative della Prefettura competente per gli adempimenti successivi.
Il provvedimento viene inoltre trasmesso in via telematica alla rappresentanza diplomatico-consolare italiana competente nel Paese in cui si trova il familiare, che potrà quindi avviare la procedura per il rilascio del visto di ingresso.
Cosa succede se la domanda di nulla osta non viene accolta
Il preavviso di rigetto
Se lo Sportello Unico ritiene che la domanda non possa essere accolta, può inviare al richiedente una comunicazione di preavviso di rigetto ai sensi dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990, indicando i motivi ostativi rilevati nel corso dell’istruttoria.
Entro il termine assegnato, il richiedente può presentare osservazioni scritte e documentazione integrativa per chiarire la propria posizione, correggere eventuali errori, produrre i documenti mancanti o contestare le ragioni indicate dall’ufficio.
Questa fase è decisiva: rappresenta spesso l’ultimo momento utile per evitare il rigetto formale della domanda, e la qualità della risposta al preavviso può fare la differenza sull’esito finale della pratica.
Il rigetto e il ricorso
Se, nonostante le osservazioni presentate, lo Sportello Unico adotta un provvedimento formale di rigetto, occorre analizzare le ragioni del diniego e valutare se sussistono i presupposti per proporre ricorso al Tribunale ordinario — sezione specializzata in materia di immigrazione. I tempi e le modalità del ricorso variano in funzione del caso concreto e dei motivi posti a base del rigetto. E’ importante rivolgersi a un avvocato immigrazione per la corretta assistenza legale.
Cosa succede quando la domanda è accolta
Se la domanda viene accolta, lo Sportello Unico per l’Immigrazione convoca il richiedente per la verifica finale degli originali, ove necessaria, e comunica l’avvenuto rilascio del nulla osta.
Il rilascio del nulla osta non conclude la procedura: il provvedimento viene utilizzato nella successiva fase consolare, in cui il familiare richiede il visto e l’autorità consolare verifica la documentazione di propria competenza. Il nulla osta viene trasmesso in via telematica alla rappresentanza diplomatico-consolare italiana competente.
Validità del nulla osta
Il nulla osta al ricongiungimento familiare ha validità di sei mesi dalla data del rilascio. Entro questo termine il familiare deve richiedere il visto di ingresso presso l’autorità consolare italiana competente. Se il termine decorre senza che il visto venga richiesto, il nulla osta perde efficacia e occorre avviare una nuova procedura dall’inizio.
Tempi di rilascio del nulla osta
L’art. 29, comma 8, del Testo Unico Immigrazione prevede che il nulla osta debba essere rilasciato entro 150 giorni dalla presentazione della domanda. Nella pratica, però, i tempi effettivi possono essere più lunghi in presenza di richieste di integrazione documentale, verifiche aggiuntive, problemi nella documentazione allegata o semplicemente per i carichi di lavoro degli uffici.
Cosa fare se il nulla osta non arriva
Se sono trascorsi i 150 giorni previsti dalla legge e la pratica è ancora ferma, il primo passo è verificare con precisione lo stato della domanda sul portale, controllare se sono presenti richieste di integrazione inevase e ricostruire tutta la documentazione già trasmessa.
Se il ritardo non è riconducibile a richieste istruttorie reali, può essere necessario inviare una diffida formale allo Sportello Unico per l’Immigrazione competente, intimando la conclusione del procedimento entro un termine ragionevole.
Se anche dopo la diffida il nulla osta non viene rilasciato, occorre valutare il ricorso giurisdizionale per tutelare il diritto all’unità familiare e ottenere una decisione sull’istanza presentata.
Il visto di ingresso dopo il nulla osta
Una volta rilasciato il nulla osta, il familiare può richiedere il visto di ingresso per ricongiungimento familiare presso l’Ambasciata o il Consolato italiano competente nel Paese di residenza, presentando la documentazione richiesta: passaporto, nulla osta, certificato attestante il rapporto familiare ed eventuale assicurazione sanitaria. Alcune rappresentanze diplomatiche si avvalgono di agenzie esterne per la ricezione delle domande di visto.
Il visto viene rilasciato o negato entro 30 giorni dalla presentazione della domanda consolare.
Cosa deve fare il familiare dopo l’ingresso in Italia
Una volta entrato in Italia con il visto per ricongiungimento familiare, il familiare deve attivarsi entro 8 giorni dall’ingresso per avviare la fase successiva davanti allo Sportello Unico per l’Immigrazione e alla Prefettura competente.
Se il portale del Ministero consente la prenotazione, il primo adempimento è la registrazione del primo ingresso. Se non sono disponibili date entro gli 8 giorni o il sistema non permette la prenotazione, è necessario inviare una PEC allo Sportello Unico della Prefettura competente come prova del rispetto del termine.
Se, decorso il termine, non arriva alcuna convocazione utile, occorre procedere con il kit postale per la richiesta del permesso di soggiorno per motivi familiari, allegando la prova dell’invio della PEC.
Questa è una delle fasi più delicate dell’intera procedura: un errore dopo il rilascio del nulla osta può bloccare o complicare il percorso del familiare già entrato in Italia.
La differenza tra norma e prassi nella procedura di nulla osta
Il nulla osta al ricongiungimento familiare non è un passaggio formale da completare meccanicamente. È la fase in cui si concentrano i controlli su documenti, reddito, alloggio, rapporto familiare, richieste di integrazione e tempi dell’istruttoria.
Le criticità più frequenti nella pratica riguardano:
- documentazione allegata incompleta o incoerente al momento della presentazione della domanda
- richieste di integrazione non gestite correttamente o nei tempi assegnati
- preavvisi di rigetto a cui non viene data risposta adeguata
- ritardi dello Sportello Unico non contestati formalmente
- errori nella fase successiva all’ingresso in Italia che compromettono il rilascio del permesso di soggiorno
Impostare correttamente la pratica fin dall’inizio — con documentazione completa e coerente — è lo strumento più efficace per ridurre i rischi e i tempi dell’intera procedura.



