Cittadinanza Italiana per Discendenza: La Legge 74/2025. Cosa Prevede la Nuova Legge

albero genealogico di una famiglia rappresentate la linea di discendenza per cittadinanza ius sanguinis
Ultimo aggiornamento: Maggio 2026

Con la conversione in legge del D.L. 36/2025 cd Decreto Tani, in Legge n. 74/2025, le regole per l’acquisto della cittadinanza italiana per discendenza sono cambiate in modo significativo. Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Che cos’è la Legge 74/2025?

La Legge n. 74 del 23 maggio 2025 ha convertito in legge il Decreto Legge n. 36 del 28 marzo 2025 (cd. Decrerto Tajani) introducendo importanti modifiche alla Legge n. 91/1992, che disciplina l’acquisto della cittadinanza italiana. Le novità riguardano in particolare i cittadini stranieri nati all’estero che vantano ascendenti italiani, con criteri di accesso più molto più stringenti rispetto al passato ma anche nuovi strumenti a tutela di chi si trovava già in un percorso amministrativo avviato.

Leggi anche: La Corte Costituzionale si pronuncia sulla riforma della cittadinanza per discendenza in cui spiego che con la sentenza n. 63/2026, la Corte Costituzionale ha validato la riforma della cittadinanza iure sanguinis introdotta dal decreto-legge n. 36/2025, convertito nella legge n. 74/2025. Una decisione attesa, discussa e — per molti dei diretti interessati — profondamente ingiusta.

Cittadinanza Italiana per nascita: chi può fare domanda dopo la nuova legge

La regola generale (art. 3-bis, Legge 91/1992)

La modifica più rilevante riguarda il principio cardine dello jure sanguinisle persone nate all’estero che possiedono un’altra cittadinanza non acquisiscono più automaticamente la cittadinanza italiana. Questa regola opera anche in via retroattiva, applicandosi a chi è nato prima dell’entrata in vigore della legge.

Le eccezioni previste

La norma, tuttavia, prevede alcune importanti eccezioni. Il diritto alla cittadinanza per nascita è riconosciuto nei seguenti casi:

  1. Procedimento già avviato – Lo status di cittadinanza è già stato riconosciuto, oppure il richiedente aveva ricevuto un appuntamento per la presentazione della domanda entro il 27 marzo 2025, ore 23:59 (ora di Roma) (art. 3-bis, lett. a).
  2. Riconoscimento giudiziale anteriore al 27 marzo 2025 – La cittadinanza è stata confermata in sede giudiziale a seguito di una domanda presentata entro la stessa data (art. 3-bis, lett. a-bis).
  3. Domanda giudiziale depositata entro il 27 marzo 2025 – Lo status di cittadino è oggetto di accertamento giudiziale sulla base della normativa vigente a tale data, purché il ricorso sia stato depositato entro le ore 23:59 dello stesso giorno (art. 3-bis, lett. b).
  4. Genitore o nonno con cittadinanza esclusivamente italiana – Il richiedente ha un genitore o un nonno che era, al momento della nascita del richiedente (o al momento del decesso, se avvenuto prima), esclusivamente cittadino italiano, senza doppia nazionalità (art. 3-bis, lett. c).
  5. Residenza del genitore in Italia – Un genitore o genitore adottivo ha risieduto legalmente in Italia per almeno due anni consecutivi dopo aver acquisito la cittadinanza italiana e prima della nascita o dell’adozione del richiedente (art. 3-bis, lett. d).

La nascita di minori già nati al momento di entrata in vigore della legge 74/2025 devono essere registrati entro il 31 maggio 2029, termine prorogato dal Decreto Milleproroghe: inizialmente era stato previsto il termine del 31 maggio 2026

Cittadinanza per acquisizione (non per nascita): la grande novità

Il nuovo Art. 4, comma 1-bis, Legge 91/1992

La Legge 74/2025 introduce una nuova categoria: la cittadinanza per acquisizione o cd “beneficio di legge“, distinta da quella per nascita. Possono accedervi i minori stranieri o apolidi il cui padre o madre sia cittadino italiano per nascita ma che non ha i requisiti del precedente paragrafo, a condizione che i genitori o il tutore legale presentino una dichiarazione di volontà e ricorra almeno una delle seguenti condizioni:

  • Residenza in Italia – Dopo la presentazione della dichiarazione, il minore risiede legalmente e in modo continuativo in Italia per almeno due anni.
  • Dichiarazione entro il primo anno – La dichiarazione è presentata entro un anno dalla nascita del bambino, oppure entro un anno dalla data in cui il rapporto genitore-figlio è legalmente stabilito (anche tramite adozione) con un cittadino italiano.

Disposizione transitoria per i minori (art. 1-ter, Legge 74/2025)

I minori già nati alla data di entrata in vigore della legge di conversione, figli di cittadini italiani per nascita ai sensi delle lettere a), a-bis) e b) dell’art. 3-bis, possono presentare la dichiarazione prevista dall’art. 4, comma 1-bis, lett. b), entro il 31 maggio 2029 (termine prorogato dal Decreto Milleproroghe rispetto alla scadenza originaria del 31 maggio 2026).

Rinuncia alla Cittadinanza (art. 4, comma 1-ter)

Il minore che, al compimento dei 18 anni, possiede un’altra nazionalità ha la facoltà di rinunciare alla cittadinanza italiana acquisita per questa via.

Acquisto della cittadinanza per ascendenti (art. 4, Legge 91/1992)

La legge modifica anche la disciplina per lo straniero o apolide il cui padre, madre o uno degli ascendenti in linea retta di secondo grado è o è stato cittadino italiano per nascita. Questi può diventare cittadino italiano in uno dei seguenti modi:

  • Servizio militare – Prestando servizio militare effettivo per lo Stato italiano, previa dichiarazione di voler acquisire la cittadinanza.
  • Impiego pubblico – Assumendo un impiego pubblico alle dipendenze dello Stato, anche all’estero, con analoga dichiarazione.
  • Residenza alla maggiore età – Al compimento della maggiore età, dopo aver risieduto legalmente in Italia per almeno due anni, dichiarando entro un anno di voler acquisire la cittadinanza.

Cittadinanza del minore per naturalizzazione del genitore (art. 14, Legge 91/1992)

Il figlio minore di un genitore che acquisisce la cittadinanza italiana può a sua volta acquisirla, a condizione che abbia risieduto legalmente e continuativamente in Italia per almeno due anni al momento in cui il genitore diventa cittadino. Per i bambini al di sotto dei due anni, il requisito si considera soddisfatto se il minore ha risieduto in Italia fin dalla nascita.

Leggi anche Cittadinanza ai Figli di Stranieri Naturalizzati: il Tribunale di Trento Corregge il Ministero, in cui parliamo della sentenza del Tribunale di Trento di maggio 2026, che ha affermato che la riforma del 2025 non tocca i figli dei genitori naturalizzati. Migliaia di famiglie potrebbero beneficiarne.

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Riconoscimento della cittadinanza e procedimenti giudiziali

L’art. 1, comma 2, del D.L. 36/2025 (convertito dalla L. 74/2025) introduce regole processuali più rigorose per le controversie in materia di cittadinanza:

  • I giuramenti e le testimonianze non sono più ammissibili salvo espressa previsione di legge.
  • L’onere della prova ricade interamente sul richiedente il riconoscimento della cittadinanza italiana.

Diritti di ingresso e lavoro per i discendenti di Italiani (Art. 27-octies, D.Lgs. 286/1998)

I cittadini stranieri residenti all’estero che discendono da cittadini italiani e provengono da paesi con una storica emigrazione italiana potranno entrare e lavorare in Italia al di fuori delle quote annuali di immigrazione. I paesi idonei saranno individuati con apposito decreto ministeriale. La nuova legge sulla cittadinanza ha, infatti, modificato l’art 27 del Testo Unico Immigrazione. Il Ministero non ha ancora implementato questi ingressi.

Cittadinanza per naturalizzazione più rapida per i discendenti (Art. 9, lett. a, Legge 91/1992)

Per i discendenti diretti (figli o nipoti) di cittadini italiani per nascita, il requisito di residenza per la naturalizzazione è stato ridotto da tre a due anni.

Riacquisto della cittadinanza (Art. 17, Legge 91/1992)

Le persone nate in Italia o che vi hanno risieduto per almeno due anni consecutivi, e che hanno perso la cittadinanza italiana in applicazione della Legge n. 555/1912, possono riacquistarla tramite dichiarazione nel periodo compreso tra il 1° luglio 2025 e il 31 dicembre 2027.

Conclusioni

La Legge 74/2025 segna una svolta significativa nella disciplina della cittadinanza italiana per discendenza: da un sistema di trasmissione automatica praticamente illimitata, si passa a un modello che richiede la sussistenza di requisiti specifici e stringenti. Chi si trova in una posizione di confine o ha avviato un iter prima del 27 marzo 2025 dovrà verificare con attenzione in quale categoria ricade, preferibilmente con il supporto di un professionista legale specializzato.

Per consultare il testo integrale della legge, si rimanda alla Gazzetta Ufficiale – Legge 23 maggio 2025, n. 74.

 

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Il contenuto di questo articolo ha lo scopo di fornire indicazioni generali sull’argomento. Per dubbi o casi particolari è opportuno chiedere una consulenza specializzata in base alla vostra situazione specifica.

Avv. Selvaggia Amore

Scritto da Avv. Selvaggia Amore

Avvocato | Esperta in Cittadinanza, Immigrazione e Diritto Civile.

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