Con la sentenza n. 63/2026, la Corte Costituzionale ha validato la riforma della cittadinanza iure sanguinis introdotta dal decreto-legge n. 36/2025, convertito nella legge n. 74/2025. Una decisione attesa, discussa e — per molti dei diretti interessati — profondamente ingiusta. La Corte ha respinto tutte le questioni di legittimità sollevate dal Tribunale di Torino, dando sostanzialmente via libera alla retroattività della riforma e alla distinzione tra cittadinanza effettiva e cittadinanza virtuale. In queste pagine analizziamo cosa dice la sentenza, cosa lascia aperto e perché, su alcuni punti fondamentali, non convince.
La sentenza n. 63/2026: struttura e premessa fondamentale
La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 63 / 2026, ha respinto o dichiarato inammissibili tutte le questioni di legittimità sollevate dal Tribunale di Torino sulla Legge 74/2025 che ha profondamente moidificato la legge sulla cittadinzanza italiana (legge 1991/1992)
Prima di rispondere ai singoli rilievi, la Corte ha ritenuto necessario costruire una premessa articolata in tre parti: un inquadramento storico della legislazione sulla cittadinanza, un’analisi della progressiva distanza tra quella legislazione e i principi costituzionali, e infine l’illustrazione della ratio della riforma del 2025.
Il passaggio più significativo di questa premessa è la definizione di un vero e proprio modello costituzionale di cittadinanza, fondato sul principio di effettività. La Corte afferma che con la Costituzione repubblicana e il suffragio universale si è verificata una rivoluzione copernicana nel rapporto tra cittadino e Stato: i cittadini non sono più soggetti passivi di un apparato, ma il popolo che costituisce lo Stato e ne detiene la sovranità. Questa sovranità, però, ha senso concreto solo se i cittadini partecipano davvero alla vita della comunità, condividono diritti e doveri, contribuiscono al progresso collettivo.
Ne deriva che una cittadinanza completamente slegata da qualsiasi esperienza reale con l’Italia rischia di diventare un fattore di crisi del principio democratico, non di arricchimento. Il popolo, nella visione della Corte, non è un concetto etnico o genealogico, ma una comunità di destini politici fondata su legami effettivi: solidarietà, reciprocità di diritti e doveri, radicamento territoriale, condivisione di valori civici.
Questa premessa non è un semplice preambolo: è l’architrave dell’intera decisione, e segna una netta discontinuità rispetto alla precedente sentenza n. 142 del 2005, nella quale la Corte aveva escluso di poter ricavare dalla Costituzione riferimenti solidi per valutare la legittimità della normativa sulla cittadinanza per discendenza.
I diritti quesiti: quando un diritto è davvero acquisito
Uno degli argomenti principali contro la riforma è che essa privasse le persone di diritti già acquisiti, violando la certezza del diritto e il principio del legittimo affidamento. La Corte affronta questo punto con una distinzione precisa e decisiva.
Secondo la Corte Costituzionale, un diritto può dirsi davvero acquisito solo quando è giuridicamente certo ed esercitabile in concreto. Nel caso della cittadinanza per discendenza, lo status di cittadino nasce in astratto alla nascita, ma diventa reale e operativo solo dopo un riconoscimento ufficiale — amministrativo o giudiziario. Finché questo riconoscimento non c’è, non esistono diritti politici esercitabili, non ci sono doveri di solidarietà, non vi è un inserimento effettivo nell’ordinamento italiano.
Chi non aveva mai avviato nessuna pratica di riconoscimento aveva quindi solo un’aspettativa normativa, non un diritto consolidato. Per questo la Corte Costitzuonale con la senttenza n. 63/2026 in commento, ha escluso che la riforma costituisca una privazione di massa della cittadinanza: ciò che viene inciso non è uno status già vissuto e riconosciuto, ma, a dire della Consulta, una possibilità futura ancora non tradotta in diritti concreti.
Il popolo come concetto giuridico
Al di là delle singole disposizioni della riforma, la Corte coglie l’occasione per ridefinire cosa significa il popolo in termini costituzionali.
Non un gruppo etnico o genealogico, ma la comunità che detiene la sovranità ai sensi dell’art. 1 della Costituzione — una sovranità che ha senso solo quando i cittadini condividono effettivamente diritti, doveri e una vita civica comune. Una cittadinanza senza reale legame con quella comunità, secondo la Corte, indebolisce piuttosto che rafforzare il fondamento democratico dello Stato.
La retroattività: una scelta necessaria secondo la Corte Costituzionale, non punitiva
La scelta di rendere retroattiva la nuova disciplina è l’aspetto più discusso della riforma e quello su cui si concentrava gran parte del contenzioso costituzionale.
La Corte non presenta la retroattività come un effetto collaterale inevitabile, ma come una conseguenza logica e necessaria dell’obiettivo perseguito. Se la riforma fosse valsa solo per chi nasce dopo il 2025, il problema non sarebbe stato risolto: sarebbe rimasta intatta una platea già esistente di cittadini virtuali, con effetti distorsivi sul corpo elettorale e una frattura crescente tra cittadinanza formale e comunità reale.
La retroattività serve quindi, nella visione della Corte, a riallineare la legislazione ordinaria con i principi costituzionali. La Corte la definisce un caso di retroattività propria che introduce una preclusione originaria: il legislatore non revoca uno status effettivamente acquisito, ma chiarisce — con effetto retroattivo immediato — che i presupposti per acquisirlo non erano mai stati integrati pienamente.
La Corte ha rilevato che il legislatore aveva fatto salvi i procedimenti amministrativi e giudiziari già avviati entro il 27 marzo 2025, adottato misure compensative e introdotto percorsi agevolati per stranieri di ascendenza italiana residenti in Italia. Su questa base, la Corte ha ritenuto il bilanciamento operato dal legislatore costituzionalmente accettabile.
Il diritto europeo e internazionale: tutele più limitate di quanto si pensi
La Corte ha affrontato anche la dimensione sovranazionale della riforma. Le questioni sollevate con riferimento alla Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo e al Protocollo n. 4 della CEDU sono state dichiarate inammissibili; quelle concernenti il diritto UE sono state ritenute infondate.
Quanto alla Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo, la Corte ha rilevato che, trattandosi di una risoluzione dell’Assemblea Generale dell’ONU, essa non costituisce uno strumento internazionale vincolante e non può quindi fungere da parametro di legittimità costituzionale ai sensi dell’art. 117 della Costituzione.
Il Protocollo n. 4 della CEDU è stato parimenti accantonato: la Corte ha ritenuto che esso non garantisca alcun diritto ad acquisire o mantenere una determinata cittadinanza e non imponga obblighi precisi agli Stati contraenti in questa materia.
Quanto al diritto dell’Unione Europea, la Corte ha riconosciuto l’esistenza di un vincolo sovranazionale ai sensi dell’art. 117 della Costituzione, ma lo ha ritenuto rispettato. Riprendendo la giurisprudenza della Corte di Giustizia fino alla sentenza del 2025 sul caso Malta, ha individuato due principi guida — effettività e proporzionalità — concludendo che entrambi erano stati rispettati. Nella lettura della Corte, quella giurisprudenza europea riguarda situazioni in cui uno Stato membro ha privato un soggetto di uno status già accertato e concretamente esercitato, e non si estende ai casi in cui il riconoscimento formale non era ancora stato ottenuto. La Corte ha tuttavia rilevato che questa interpretazione non è l’unica possibile e che la questione potrebbe in futuro giustificare un rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia.
Chi è tutelato dalla riforma: certezze e zone grigie
La riforma non travolge tutti indiscriminatamente. Restano soggetti alla legislazione previgente — e possono quindi ancora ottenere il riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis secondo le vecchie regole — coloro che rientrano nelle seguenti categorie:
- Chi aveva già avviato un procedimento giudiziario pendente alla data del 27 marzo 2025.
- Chi aveva già presentato una domanda amministrativa completa presso il consolato o il comune entro quella data.
- Chi aveva già ottenuto la fissazione di un appuntamento consolare entro il 27 marzo 2025 (tutela introdotta dal Parlamento in sede di conversione).
Su quest’ultimo punto, però, si apre una zona grigia importante. La Corte Costituzionale segnala esplicitamente di non poter esaminare la questione relativa a chi aveva richiesto un appuntamento ma non lo aveva ancora ricevuto entro la scadenza. La differenza di trattamento potrebbe avere un rilievo costituzionale che merita di essere esaminato.
Il problema è evidente: la fissazione dell’appuntamento dipende dalla reattività dell’amministrazione consolare, non dalla volontà del richiedente. Chi ha fatto richiesta tempestivamente ma non ha ricevuto risposta in tempo si trova in una posizione deteriore non per propria colpa, ma per le inefficienze della pubblica amministrazione. È probabile che questa questione torni presto davanti alla Corte Costituzionale — sono già fissate udienze per il 9 giugno 2026.
Leggi anche: Cassazione n. 13818/2026 — i ritardi consolari e il diritto ad agire in giudizio per la cittadinanza iure sanguinis.
Il problema dell’onere della prova nei processi in corso
Tra le norme introdotte dalla riforma ce n’è una che ha conseguenze pratiche molto pesanti, anche nei processi che la legge voleva tutelare con la clausola di salvaguardia. Si tratta della modifica all’art. 19-bis del d.lgs. n. 150/2011: nei giudizi di accertamento della cittadinanza non sono più ammesse testimonianze, e soprattutto l’onere di dimostrare l’assenza di cause ostative ricade sul richiedente, non sullo Stato.
Fino alla riforma, il richiedente doveva solo provare la discendenza italiana; era il Ministero dell’Interno a dover dimostrare eventuali cause di esclusione. Poiché quest’ultima era una prova quasi impossibile da fornire — la cosiddetta prova diabolica — i ricorsi venivano quasi sempre accolti sulla sola base della documentazione genealogica. Con il ribaltamento, il richiedente deve ora provare fatti negativi e spesso inverificabili, rendendo di fatto estremamente difficile il riconoscimento anche nei casi protetti dalla clausola di salvaguardia.
Se questa norma venisse interpretata come regola processuale applicabile immediatamente anche ai giudizi pendenti, svuoterebbe di significato la stessa tutela che la Corte ha riconosciuto. Solo un’interpretazione che la consideri norma di diritto sostanziale potrebbe scongiurare ulteriori profili di incostituzionalità.
Perché questa sentenza non convince
Scrivo queste righe come avvocato con molti anni di esperienza in materia di cittadinanza iure sanguinis.
La sentenza n. 63/2026 solleva diversi punti che meritano un esame critico. Mi soffermo qui sui due che, a mio avviso, hanno le conseguenze pratiche più significative per i diretti interessati.
Il primo riguarda la retroattività. La cittadinanza iure sanguinis non è una concessione dello Stato: è un diritto soggettivo che nasce con la persona, imprescrittibile e permanente. Questo principio è consolidato da decenni nella giurisprudenza della Cassazione, ribadito ancora pochi giorni fa con l’ordinanza n. 13818/2026. La tesi secondo cui quel diritto non produrrebbe effetti concreti fino al riconoscimento formale rappresenta una lettura innovativa, che si discosta sensibilmente dall’orientamento tradizionale e che, a parere di chi scrive, sacrifica un principio giuridico consolidato nell’ambito di un obiettivo — pur comprensibile — di contenimento del fenomeno.
Il secondo è che migliaia di persone non hanno potuto prenotare un appuntamento consolare non per scelta, ma perché i consolati italiani all’estero — in particolare in Sud America — erano sopraffatti da liste d’attesa pluriennali e, in molti casi, avevano sospeso il servizio interamente a seguito dell’emergenza Covid-19. Questi richiedenti non erano inattivi: erano stati impediti di agire dalla stessa amministrazione incaricata di gestire le loro domande. Trattarli come se si fossero semplicemente astenuti dal presentarsi mal si concilia con i principi costituzionali di uguaglianza e buon andamento della pubblica amministrazione di cui agli articoli 3 e 97 della Costituzione.
La questione di chi non ha potuto ottenere l’appuntamento rimane aperta. La Corte Costituzionale stessa, nella sentenza n. 63/2026, ha riconosciuto il problema senza risolverlo. .



