Il permesso di soggiorno per lavoro subordinato
Il motivo principale per cui uno straniero richiede un permesso di soggiorno in Italia è il lavoro subordinato.
Viene rilasciato ai cittadini stranieri che svolgono un’attività lavorativa alle dipendenze di un datore di lavoro.
E’ disciplinato dagli artt. 5, 5 bis, 21, 22 del D.Lgs n. 286/98 e succ. mod. artt. 9 ,13, 14 D.P.R. n. 394/99 e succ. mod.
Dal 2014 sui permessi che autorizzano l’attività lavorativa è stata inserita la dicitura “Permesso Unico Lavoro”.
Questa etichetta non riguarda tutti i tipi di permesso. Sono esclusi:
- Permessi di lungo periodo (permesso UE per soggiornanti di lungo periodo e carta blu UE di lunga durata)
- Permessi per lavoro stagionale
- Permessi per lavoro autonomo
- Alcune categorie particolari di lavoratori (dirigenti, lavoratori assunti da ditte con sede all’estero, marittimi, ricercatori, ragazze alla pari, come previsto dall’art. 27, comma 1, lettere a, g, h, i, r del T.U.I.)
- Stranieri che soggiornano per motivi di protezione (temporanea, speciale o internazionale) o che attendono il riconoscimento di tali status
- Titolari di permessi rilasciati per motivi di studio, formazione o per atti di particolare valore
Avere un permesso definito “unico lavoro” significa che allo straniero si applica la disciplina prevista dalla Direttiva 2011/98/UE, con importanti conseguenze soprattutto in materia di parità di trattamento con i cittadini italiani.
Come ottenere il permesso di soggiorno per lavoro subordinato
Il permesso di soggiorno può essere rilasciato:
- dopo l’ingresso in Italia per lavoro subornato nell’ambito delle quote previste dal decreto flussi
- oppure in sede di conversione di un precedente permesso in uno per motivi di lavoro subordinato.
Il contratto di soggiorno
Il permesso per motivi di lavoro subordinato è legato al cosiddetto contratto di soggiorno.
Ciò significa che il rilascio del permesso è subordinato alla stipula di un contratto tra datore di lavoro e lavoratore straniero. Sono esentati:
- Chi ha già un permesso UE per soggiornanti di lungo periodo
- Chi ha un permesso per lavoro autonomo
- Chi possiede un altro titolo di soggiorno che abilita comunque al lavoro
Contenuto e procedura del contratto
Il contratto di soggiorno viene firmato dal datore di lavoro (italiano o straniero) e dal lavoratore extracomunitario presso lo Sportello Unico per l’Immigrazione, gestito dalla Prefettura competente. La competenza dipende da:
- Luogo di residenza del datore di lavoro
- Sede della ditta
- Luogo in cui il lavoratore svolgerà l’attività
Per essere valido, il contratto deve contenere alcuni elementi obbligatori:
- Alloggio idoneo per il lavoratore, conforme ai requisiti minimi previsti per l’edilizia residenziale pubblica
- Impegno del datore di lavoro a pagare le spese di viaggio di rientro del lavoratore nel Paese d’origine
Nota di precisazione sul contratto di soggiorno
- La stipula del contratto è richiesta soprattutto quando il lavoratore entra in Italia nell’ambito del decreto flussi. In questi casi, il datore di lavoro presenta la richiesta allo Sportello Unico e, una volta ottenuto il nulla osta lavoro, il contratto viene firmato al momento dell’ingresso del lavoratore.
- Per gli stranieri già regolarmente in Italia, con un permesso che consente lo svolgimento di attività lavorativa, il rilascio o rinnovo del permesso per lavoro subordinato può avvenire anche senza una nuova stipula del contratto di soggiorno.
Durata del permesso di soggiorno
- Se il contratto è a tempo determinato: il permesso ha durata pari al contratto, solitamente 1 anno.
- Se invece il contratto è a tempo indeterminato: la durata è solitamente 2 anni.
Nella pratica, il permesso viene rilasciato sempre in base alla durata effettiva del contratto presentato.
La perdita del lavoro
Secondo l’art. 22, comma 11 del Testo Unico sull’Immigrazione (T.U.I.), la perdita del posto di lavoro non comporta la revoca del permesso di soggiorno, né per il lavoratore né per i suoi familiari legalmente soggiornanti.
Il lavoratore che perde l’occupazione, anche se si è dimesso, ha diritto a iscriversi nelle liste di collocamento:
- Per il periodo di validità residua del permesso
- Per un periodo non inferiore a un anno, salvo il caso di permesso stagionale
- Oppure per tutta la durata di un eventuale sostegno al reddito percepito (se più lunga di un anno)
Durante questo periodo, lo straniero ha diritto a un permesso per attesa occupazione, una particolare forma di permesso per motivi di lavoro.
Il ruolo del Centro per l’impiego
- Se il lavoratore viene licenziato nell’ambito di una procedura di licenziamento collettivo, l’impresa deve informarne il Centro per l’impiego competente.
- Il Centro iscrive lo straniero nelle liste di mobilità, anche per permettere la corresponsione dell’indennità di mobilità. L’iscrizione resta valida:
- Per la durata residua del permesso
- E comunque, tranne che per i lavoratori stagionali, per almeno un anno
- Se il licenziamento è individuale o in caso di dimissioni, il datore comunica comunque l’evento al Centro per l’impiego.
- Lo straniero che vuole beneficiare del permesso per attesa occupazione deve dichiarare la propria disponibilità a lavorare sul portale nazionale delle politiche del lavoro (gestito dall’ANPAL). Questa disponibilità viene comunicata dal Centro allo Sportello Unico per l’Immigrazione.
Rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro
La domanda di rinnovo deve essere presentata all’ufficio immigrazione della Questura competente, entro 60 giorni dalla scadenza, tramite la compilazione del kit postale.
Il richiedente deve essere in possesso delle medesime condizioni previste per il primo rilascio del permesso di soggiorno.
Se hai perso il lavoro, il tuo contratto non è stato rinnovato o hai dato le dimissioni, puoi chiedere un permesso di soggiorno per attesa occupazione iscrivendoti nelle liste di disponibilità al lavoro, presso il centro per l’impiego dove sei residente.
Il rinnovo permesso di soggiorno per attesa occupazione dipende dalla verifica, anche telematica, che lo straniero sia effettivamente iscritto alle liste di disoccupazione.
- Se al termine del periodo non ha trovato un nuovo lavoro o non ha diritto a un altro tipo di permesso, lo straniero deve lasciare l’Italia.
Documenti necessari per il rinnovo del permesso di soggiorno lavoro
| Documento | Note |
|---|---|
| Copia permesso di soggiorno | Obbligatorio |
| Contratto di lavoro o contratto di soggiorno | Firmato e registrato |
| Documento d’identità del datore di lavoro o permesso di soggiorno se non comunitario | – |
| Copia passaporto | – |
| Modello UniLav / denuncia rapporto di lavoro domestico | In base all’attività svolta (document CAF) |
| Stato di famiglia, certificato di residenza/ospitalità | – |
| Marca da bollo da €16 | – |
| Copia tessera sanitaria | – |
| Ultimo CUD/730/UNICO o tutte le buste paga dell’anno precedente | – |
| Ultime 3 buste paga | – |
| Bollettini INPS (per lavoro domestico) | Fronte-retro dell’ultimo trimestre |
| Ricevuta versamento €30,46 | Per rilascio permesso elettronico (ricevuta permesso soggiorno), c/c postale 67422402, causale “importo per il rilascio del Permesso di Soggiorno elettronico” |
| Pagamento €30 spese kit postale | – |
| Pagamento contributo €50 | Permesso superiore a 1 anno e fino a 2 anni |
| Pagamento contributo €40 | Permesso da 3 mesi a 1 anno |
Alcuni casi particolari
- Se lo straniero è regolarmente soggiornante e viene riconosciuto invalido civile, l’iscrizione alle liste dei disabili (ex art. 8 L. 68/1999) vale come iscrizione alle liste di collocamento ordinarie.
- Il Consiglio di Stato (sentenza 22 maggio 2007, n. 2594) ha stabilito che non è legittimo negare il rinnovo del permesso solo perché il lavoratore non ha trovato subito un impiego. Anche se il lavoro viene trovato dopo, l’irregolarità può essere sanata se la domanda di rinnovo è presentata entro 60 giorni dalla scadenza del permesso (art. 13, comma 2, T.U.I.).
- Se durante l’attesa occupazione il lavoratore riceve un sussidio pubblico, il permesso deve essere rinnovato per tutta la durata del beneficio e fino a un anno dopo la sua cessazione.
FAQ – Domande frequenti
1. Ho perso il lavoro, posso rinnovare il mio permesso?
Sì, puoi richiedere il permesso per attesa occupazione iscrivendoti nelle liste di disponibilità al lavoro presso il Centro per l’impiego.
2. Quali permessi si possono convertire in permesso per lavoro subordinato?
Permessi per lavoro stagionale, protezione speciale, motivi familiari, motivi di studio, assistenza minori e altre categorie.
3. Con il permesso per lavoro subordinato posso chiedere il ricongiungimento familiare?
Sì, purché la durata del permesso sia almeno 1 anno.
4. Chi rilascia il permesso per lavoro subordinato?
L’ufficio immigrazione della Questura competente, in base alla residenza o all’ospitalità dello straniero.
5. Il permesso può diventare illimitato?
Non esiste più il permesso illimitato. Il permesso UE di lungo periodo può essere richiesto dopo 5 anni di soggiorno e ha durata massima di 10 anni.
15 settembre 2025
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