La Sezione Specializzata in Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera Circolazione dei Cittadini UE del Tribunale di Torino ha sollevato seri dubbi sulla costituzionalità del Decreto-Legge 36/2025, il quale ha profondamente modificato le modalità di trasmissione della cittadiananza per discendenza- ius sanguinis. Questo importante sviluppo è l’esito di un giudizio che ha coinvolto persone che hanno fatto domanda per il il riconoscimento della loro cittadinanza italiana, con il relativo ricorso presentato il 28 marzo 2025.
Il caso: i discendenti chiedono il riconoscimento.
La vicenda legale è iniziata quando un gruppo di persone, tutti discendenti diretti di un cittadino italiano emigrato in Venezuela, ha avviato una causa. La loro richiesta si basava sul fatto che il loro antenato non si era mai naturalizzato come cittadino venezuelano, mantenendo così la sua cittadinanza italiana. I richiedenti hanno chiesto al tribunale di dichiarare il loro stato di cittadini italiani e di obbligare il Ministero dell’Interno (che non si è presentato in tribunale) e l’Ufficiale di Stato Civile competente a registrare la loro cittadinanza. Il Pubblico Ministero, una parte necessaria in questi processi, non ha avuto obiezioni alla richiesta dei discendenti.
Il Decreto-Legge 36/2025 crea ombre.
La situazione ha preso una piega decisiva con l’introduzione del Decreto-Legge n. 36/2025. Questa legge ha modificato in modo significativo la Legge n. 91/1992 sulla cittadinanza. In particolare, ha aggiunto l’Articolo 3-bis, una norma che stabilisce che le persone nate all’estero che hanno anche un’altra cittadinanza sono considerate come se non avessero mai acquisito la cittadinanza italiana. Questa nuova regola ha effetto anche sul passato, applicandosi ai casi che non erano già in corso entro il 27 marzo 2025.
Secondo la legge precedente, la richiesta dei discendenti sarebbe stata semplice. Nonostante ci fosse un’antenata donna nella loro linea di famiglia che aveva sposato uno straniero e avuto figli prima della Costituzione del 1948 (un ostacolo storico per le richieste jure sanguinis), il Tribunale ha accertato che i documenti forniti, incluso un certificato che provava la mancata naturalizzazione dell’antenato in Venezuela, erano sufficienti.
Tuttavia, il nuovo Articolo 3-bis impone condizioni più severe. Poiché i richiedenti sono nati in Venezuela (un paese che permette la doppia cittadinanza) e la loro richiesta in tribunale è stata presentata dopo la scadenza del 27 marzo 2025, rientrano nelle restrizioni della nuova legge. Aspetto critico, i loro antenati non possedevano solo la cittadinanza italiana, né hanno vissuto in Italia per due anni consecutivi prima della nascita dei loro figli, che sono alcune delle rare eccezioni previste dalla nuova normativa.
La sfida sostituzionale e il conflitto con principi Europei.
I discendenti hanno subito contestato la costituzionalità dell’Articolo 3-bis, sostenendo che viola diversi articoli fondamentali della Costituzione italiana, tra cui:
- Articolo 3: Il principio di uguaglianza.
- Articolo 22: Il divieto di essere privati arbitrariamente della cittadinanza.
- Articolo 77: Le regole sui decreti-legge.
- Articolo 117, comma 15.1: L’obbligo di rispettare gli impegni internazionali.
Il Tribunale di Torino ha ritenuto che questa contestazione fosse fondata anche per il suo impatto diretto sulla cittadinanza dell’Unione Europea. Essere cittadini italiani significa essere automaticamente cittadini dell’UE (come stabilito dagli Articoli 9 del Trattato sull’Unione Europea e 20 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea). Il Tribunale ha rilevato che la nuova legge, potendo far perdere la cittadinanza italiana a delle persone, influisce direttamente sul loro status e sui loro diritti come cittadini dell’UE, ricadendo così nell’ambito del diritto europeo.
Il Tribunale ha richiamato, a supporto, una decisione fondamentale della Corte di Giustizia dell’Unione Europea (CGUE) (del 5 settembre 2023, causa C-689/21). In quel caso, che riguardava una legge danese che faceva perdere automaticamente la cittadinanza a 22 anni ai cittadini nati all’estero se non avevano un legame effettivo con la Danimarca, la CGUE ha confermato che situazioni simili riguardano direttamente il diritto dell’UE. La CGUE ha dichiarato esplicitamente che “gli Stati membri devono rispettare il diritto dell’Unione e, in particolare, il principio di proporzionalità” quando decidono sulle questioni di cittadinanza.
In particolare, la CGUE ha sottolineato che la perdita ipso iure (per effetto della legge stessa) della cittadinanza di uno Stato membro sarebbe incompatibile con il principio di proporzionalità se le regole nazionali non permettessero, in nessun momento, di valutare individualmente le conseguenze di tale perdita, per le persone interessate, dal punto di vista del diritto dell’Unione. La giurisprudenza della CGUE richiede anche che lo Stato garantisca la possibilità di chiedere di mantenere o recuperare la cittadinanza ex tunc (dall’inizio) entro tempi ragionevoli. Questi termini possono iniziare solo dopo che ogni persona – che rischia di perdere la cittadinanza – sia stata specificamente avvisata dell’imminenza di questo evento, e le sia stata data la possibilità di fare una richiesta per evitarlo.
Violazione delle leggi internazionali sui diritti umani.
Oltre alle preoccupazioni sulla Costituzione italiana e sul diritto dell’UE, il Tribunale di Torino ha anche evidenziato una potenziale violazione dell’Articolo 117, comma 1 della Costituzione italiana in relazione all’Articolo 15, comma 2 della Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo (DUDU).
L’Articolo 15, comma 2 della DUDU afferma che “nessuno potrà essere arbitrariamente privato della sua cittadinanza, né del diritto di mutare cittadinanza“. Il Tribunale di Torino ha affermato che la nuova legge introduce criteri arbitrari per la “revoca implicita” della cittadinanza italiana. Nello specifico, le disposizioni dell’Articolo 1, comma 1, lettere a) e b) del Decreto-Legge n. 36/2025 rendono invalido, con effetto retroattivo, il diritto di far valere la propria cittadinanza italiana originaria jure sanguinis se la richiesta (amministrativa o giudiziale) non è stata presentata entro le 23:59 del giorno prima dell’entrata in vigore del decreto-legge stesso.
Questo meccanismo di “revoca” retroattiva è ritenuto arbitrario perché di fatto elimina un diritto preesistente senza una giustificazione chiara e non arbitraria o un periodo di transizione, violando potenzialmente un diritto umano fondamentale a livello internazionale.
L’analisi del Tribunale: diritto acquisito contro semplice aspettativa.
Il compito principale del Tribunale di Torino è stato quello di valutare se l’Articolo 3-bis della (nuova) legge sulla cittadinanza italiana influisce su un diritto di cittadinanza già acquisito dai richiedenti o se riguarda solo una semplice aspettativa di riconoscimento. Il Tribunale ha esaminato il “diritto vivente”, cioè l’interpretazione consolidata della Corte di Cassazione (Sezioni Unite), che ha affermato che la cittadinanza è una qualità essenziale, innata, inalienabile e imprescrittibile di una persona, acquisita alla nascita. Il riconoscimento di questo stato, sia per via amministrativa che giudiziaria, è solo dichiarativo, cioè conferma un diritto che già esiste, piuttosto che crearne uno nuovo.
Il Tribunale ha quindi concluso che, secondo la legge precedente al Decreto-Legge n. 36/2025, le persone nate all’estero da un antenato italiano erano già cittadini italiani dalla nascita. Perciò, la nuova legge non modifica solo un aspetto procedurale; di fatto, introduce una “revoca implicita e retroattiva” della cittadinanza. Questo significa che colpisce persone che, secondo la giurisprudenza consolidata, erano già considerate cittadine italiane.
Seri dubbi e implicazioni future.
Considerando questa interpretazione, il Tribunale di Torino ha dichiarato di avere seri dubbi sulla compatibilità dell’Articolo 3-bis con i principi fondamentali della Costituzione, e ha rimesso la questione alla Corte Costituzionale.
L’esito di questa valutazione costituzionale potrebbe avere conseguenze importanti per migliaia di persone in tutto il mondo che cercano di ottenere il riconoscimento della loro cittadinanza italiana jure sanguinis.