Riforma della cittadinanza: il Tribunale di Campobasso si aggiunge alle corti che contestano la legittimità costituzionale della legge n. 74/2025

Scritto dall’ Avv. Selvaggia Amore

Italian Constitution book with a judge gavel and a legal document from the Tribunal of Campobasso regarding citizenship reform.
Febbraio 6, 2026

Il 5 febbraio 2026, la Sezione Specializzata in materia di Immigrazione del Tribunale di Campobasso ha emesso un’ordinanza di rilevante importanza nel campo della cittadinanza italiana per discendenza (iure sanguinis), sollevando davanti alla Corte costituzionale la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 3-bis della legge 91/1992. Questa disposizione è stata introdotta dal decreto-legge 36/2025, successivamente convertito nella legge 74/2025.

Il caso riguarda due cittadine brasiliane che chiedono il riconoscimento della cittadinanza italiana attraverso la discendenza ininterrotta da un antenato italiano nato a Bojano (Campobasso) nel 1881, emigrato in Brasile senza mai acquisire la cittadinanza brasiliana.

Il ricorso è stato depositato dopo l’entrata in vigore del decreto-legge 36/2025. Il Ministero dell’Interno ha sostenuto che il nuovo articolo 3-bis impediva il riconoscimento della cittadinanza, poiché nessuna delle eccezioni previste dalla legge era applicabile. Tuttavia, il Tribunale ha sospeso il procedimento e rimesso la questione alla Corte costituzionale, ritenendo la questione costituzionale sia rilevante che non manifestamente infondata.

Questa decisione del Tribunale di Campobasso non è isolata. Essa segue precedenti iniziative giudiziarie adottate da altri tribunali italiani, tra cui i Tribunali di Bologna e Mantova, che hanno sollevato analoghe questioni di legittimità costituzionale riguardo all’applicazione retroattiva del decreto-legge 36/2025 e del nuovo articolo 3-bis della legge 91/1992.

Il ricorso secondo la normativa precedente al 2025

Il Tribunale ha esplicitamente riconosciuto che, secondo il regime giuridico vigente prima del decreto-legge 36/2025, il ricorso sarebbe stato chiaramente fondato.

Le ricorrenti hanno fornito completa documentazione probatoria attestante la discendenza ininterrotta da un cittadino italiano, l’assenza di qualsiasi rinuncia volontaria alla cittadinanza italiana da parte dell’antenato, e l’assenza di interruzioni giuridicamente valide nella trasmissione della cittadinanza.

Il tribunale ha richiamato la giurisprudenza consolidata della Corte di Cassazione (Sezioni Unite), che stabilisce come la cittadinanza italiana acquisita per nascita sia originaria, permanente, imprescrittibile e possa essere persa solo attraverso rinuncia volontaria.

Il tribunale si è specificamente basato sui principi affermati nelle sentenze 4466/2009 e 25317-25318/2022, che riconoscono come le sentenze in materia di cittadinanza iure sanguinis abbiano natura dichiarativa e non costitutiva. La cittadinanza esiste dalla nascita e il riconoscimento giudiziale certifica semplicemente uno status giuridico già esistente.

Secondo la normativa precedente al 2025, le ricorrenti sarebbero state considerate cittadine italiane dalla nascita.

Applicabilità dell’articolo 3-bis della legge 91/1992

Il Tribunale ha osservato che il ricorso è stato depositato il 26 agosto 2025, dopo l’entrata in vigore del decreto-legge 36/2025. Pertanto, il nuovo articolo 3-bis si applicava formalmente al caso.

L’articolo 3-bis prevede che le persone nate all’estero, anche prima dell’entrata in vigore della disposizione, che possiedono un’altra cittadinanza sono considerate non aver mai acquisito la cittadinanza italiana, salvo che ricorra una delle limitate eccezioni previste. Queste includono la presentazione di una domanda amministrativa o giudiziaria entro il 27 marzo 2025, avere un ascendente di primo o secondo grado in possesso esclusivamente della cittadinanza italiana, oppure avere un genitore residente in Italia per almeno due anni prima della nascita del richiedente.

Nessuna di queste eccezioni si applicava alle ricorrenti.

Data la formulazione chiara ed esaustiva della disposizione, il Tribunale ha escluso la possibilità di un’interpretazione conforme a Costituzione, soddisfacendo così i requisiti di ammissibilità per il rinvio alla Corte costituzionale.

Effetti retroattivi e revoca sostanziale della cittadinanza

La questione centrale individuata dal Tribunale riguarda l’effetto sostanziale dell’articolo 3-bis.

Sebbene formalmente applicabile solo ai ricorsi depositati dopo la sua entrata in vigore, la disposizione colpisce individui già nati sotto il precedente regime giuridico, negando retroattivamente l’acquisizione automatica della cittadinanza per discendenza e, in sostanza, revoca uno status giuridico già acquisito alla nascita.

Il Tribunale ha respinto la qualificazione governativa dell’articolo 3-bis come mera norma procedurale regolata dal principio tempus regit actum. Al contrario, il Tribunale ha ritenuto che la norma abbia l’effetto di revocare retroattivamente la cittadinanza, anche se le sentenze di accertamento della cittadinanza hanno solo valore dichiarativo.

Conflitto con gli articoli 2 e 3 della costituzione: legittimo affidamento e uguaglianza

Il Tribunale ha riscontrato un grave contrasto con i principi di certezza del diritto, legittimo affidamento, ragionevolezza e uguaglianza.

Gli individui nati prima della riforma hanno legittimamente fatto affidamento su un quadro giuridico stabile in base al quale la cittadinanza si acquisiva automaticamente per nascita. Condizionare il riconoscimento alla mera data di presentazione del ricorso introduce distinzioni arbitrarie basate su fattori al di fuori del controllo dell’individuo, come l’accesso a consulenza legale, risorse finanziarie e ritardi amministrativi.

Tale differenziazione è priva di giustificazione razionale e viola l’articolo 3 della Costituzione.

Violazione dell’articolo 22 della costituzione: divieto di privazione arbitraria della cittadinanza

L’articolo 22 della Costituzione italiana vieta la privazione della cittadinanza per motivi politici.

Il Tribunale ha interpretato questa disposizione in senso ampio, ritenendo che essa precluda qualsiasi perdita arbitraria e automatica della cittadinanza basata su considerazioni politiche o di policy, inclusi obiettivi demografici, identitari o di sicurezza.

L’articolo 3-bis produce una privazione massiva e indiscriminata della cittadinanza senza riferimento alla condotta individuale o ad atti volontari. Questo è precisamente il tipo di misura che l’articolo 22 intende impedire.

Conflitto con il diritto dell’Unione europea (articolo 117 della costituzione)

Il Tribunale ha inoltre individuato una violazione dell’articolo 117, comma 1, della Costituzione in relazione agli articoli 9 TUE e 20 TFUE.

Escludendo retroattivamente individui dalla cittadinanza italiana, la disposizione li priva automaticamente della cittadinanza europea senza valutazione individuale, garanzie procedurali, misure transitorie o possibilità di mantenere o recuperare la cittadinanza.

Questo approccio è incompatibile con i principi stabiliti dalla Corte di giustizia dell’Unione europea, in particolare nelle cause C-221/17 e C-689/21, che richiedono proporzionalità e valutazione individuale quando misure nazionali incidono sulla cittadinanza europea.

Incostituzionalità procedurale: articoli 72 e 77 della costituzione

Infine, il Tribunale ha contestato l’uso della legislazione d’urgenza.

La cittadinanza incide direttamente sulla composizione dell’elettorato, sui diritti politici e sull’identità costituzionale dello Stato. Come tale, richiede un dibattito parlamentare completo secondo la procedura legislativa ordinaria.

La presunta urgenza invocata dal Governo—oneri amministrativi e preoccupazioni demografiche—è stata ritenuta riguardare fenomeni di lungo periodo e pertanto insufficiente a giustificare il ricorso a un decreto-legge.

Conclusione e rinvio alla corte costituzionale

Per tutte queste ragioni, il Tribunale di Campobasso ha ritenuto che l’articolo 3-bis della legge 91/1992 sia costituzionalmente “sospetto” nella parte in cui si applica a persone nate prima della sua entrata in vigore e condiziona il riconoscimento della cittadinanza

Il procedimento è stato sospeso e la questione è stata rimessa alla Corte costituzionale italiana per la decisione.

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