La riforma della legge sulla cittadinanza italiana del 2025 (introdotta con il D.L.36/2025 convertito in legge 74/2025) ha introdotto novità importanti per la trasmissione della cittadinanza che riguardano anche la cittadinanza italiana figli conviventi di genitori che acquistano la cittadinanza non per discendenza, ma per “acquisizione”
Chi sono i cittadini italiani per “acquisizione”?
Sono quelli che hanno acquistato la cittadinanza italiana non per discendenza, ma :
- Naturalizzazione (art. 9, Legge 91/1992)
- Acquisto per beneficio di legge (art. 4, Legge 91/1992)
- Matrimonio (art. 5, Legge 91/1992 o art. 10, Legge 555/1912)
- Residenza da minorenni con genitore naturalizzato (art. 14, Legge 91/1992)
Come acquista la cittadinanza il minore figlio di genitore che diventa cittadino italiano?
Prima della riforma avvenuta con D.L. 36/2025 convertito in Legge 74/2025
Acquisito automatico per convivenza. Secondo l’articolo 14 della legge 91/1992, il minore che conviveva stabilmente con il genitore che acquistava la cittadinanza italiana nei modi suddetti (per naturalizzazione, per matrimonio o per riacqusito) a sua volta acquistava automaticamente la cittadinanza italiana al momento del giuramento del genitore.
Condizioni fondamentali:
- Il figlio doveva essere minorenne;
- Doveva convivere stabilmente con il genitore al momento dell’acquisto della cittadinanza da parte di quest’ultimo.
In questi casi, l’unica formalità da seguire era la trascrizione del suo atto di nascita presso il Comune di residenza o iscrizione all’AIRE
Dopo la riforma: i requisiti di acquisto della cittadinanza del figlio minore a seguito della nuova legge
A decorrere dal 29 marzo 2025, data di entrata in vigore del Decreto Legge 36/2025, per la trasmissione della cittadinanza italiana figli minorenni, non basta più la sola convivenza al momento del giuramento del genitore.
L’articolo 14 della legge 91/1992, così come modificato dalle nuova legge cittadinanza 2025, stabilisce che il figlio minore acquista la cittadinanza italiana solo se risiede legalmente e continuativamente in Italia da almeno due anni al momento in cui il genitore diventa cittadino (data del giuramento).
Punti chiave della nuova legge sulla cittadinanza italiana n. 74/2025
La convivenza stabile ed effettiva tra genitore e figlio minorenne è rimasto un requisito, ma la legge ha introdotto un ulteriore vincolo: la residenza legale e continuativa in Italia per almeno due anni al momento dell’acquisizione della cittadinanza da parte del genitore.
Esempio: Tommaso si trasferisce in Italia dalla Gran Bretagna, lasciando la moglie ed il figlio Jacob appena nato. Dopo 10 anni acquista la cittadinanza per residenza. Suo figlio Jacob, che oramai ha compiuto 10 anni, non può acquistare la cittadinanza attraverso il padre perché è rimasto a vivere in Gran Bretagna e non ha maturato i due anni di residenza in Italia richiesti dalla riforma 2025.
La Circolare del Ministero del 28 Maggio 2025
La recente Circolare del Ministero del 28 maggio 2025 ha chiarito l’applicazione temporale della norma sulla cittadinanza italiana per figli:
- Nel caso in cui l’acquisto o il riacquisto della cittadinanza da parte del genitore sia avvenuto entro il 23 maggio 2025, si applicherà la disciplina previgente;
- Se l’acquisto o il riacquisto della cittadinanza da parte del genitore avviene a partire dal 24 maggio 2025, il figlio convivente deve essere stato residente in Italia da almeno due anni prima della naturalizzazione del genitore. In ogni caso, va comunque accertato il requisito della convivenza.
Il conflitto tra Art. 3-bis e Art. 14: il blocco per i figli nati all’estero
Esiste un forte dubbio sulla cittadinanza italiana figli nati all’estero. Secondo il nuovo art. 3-bis, la trasmissione automatica prevista dall’art. 14 sembra essere limitata quasi esclusivamente alla cittadinanza italiana nati in Italia o residenti qui da lungo tempo.
L‘articolo 3-bis della legge 91/1992 deroga l’articolo 14 della legge 91/1992, questo significa che prima dell’applicazione dell’articolo 14 si devono verificare almeno una delle condizioni previste dall’articolo 3.bis nel caso in cui il minore sia nato all’estero ed abbia la cittadinanza straniera.
Nel caso in cui, quindi, che:
- il minore sia nato all’estero,
- sia in possesso di altra cittadinanza,
- e il genitore che ha acquistato la cittadinanza italiana NON abbia maturato almeno due anni di residenza continuativa in Italia dopo l’acquisto della cittadinanza e prima della nascita o adozione del figlio, (la trasmissione della cittadinanza avverrebbe in questo caso per iure sanguinis)
non è possibile attribuire la cittadinanza italiana al minore ai sensi dell’ art 14. della legge n. 91/1992
Se tuo figlio è nato all’estero e ha un’altra cittadinanza, il rischio di un diniego cittadinanza per lui è molto alto, a meno che non si verifichino i nuovi requisiti di residenza biennale stabiliti dalla Legge 74/2025. Tuttavia, si attende una circolare chiarificatrice del Ministero
Per capire se questa restrizione si applica alla tua domanda di cittadinanza italiana figli, devi fare riferimento alla data del giuramento:
- Fino al 27 marzo 2025: si applica la disciplina previgente (basta la convivenza).
- Dal 28 marzo al 23 maggio 2025: si applica il D.L. 36/2025: se il genitore non è nato in Italia, oppure non è stato residente come cittadino italiano due anni prima della nascita del figlio – il figlio non acquista la cittadinanza
- A partire dal 24 maggio 2025: si applica la Legge 74/2025. Per la cittadinanza italiana figli minorenni nati in Italia, occorrono due anni di residenza legale e la convivenza, ferma restando la barriera dell’art. 3-bis per i nati all’estero.
FAQ sulla cittadinanza italiana per figli minori di genitori naturalizzati
Il figlio minorenne di un genitore naturalizzato acquisita la cittadinanza italiana?
Sì, ma solo se il minore risiede legalmente e continuativamente in Italia da almeno due anni al momento in cui il genitore acquista la cittadinanza italiana (cioè presta il giuramento). Se il bambino ha meno di due anni (caso tipico della cittadinanza italiana nati in Italia), il requisito dei due anni si considera soddisfatto se il minore risiede in Italia sin dalla nascita senza interruzioni.
Cosa succede se il figlio minorenne vive all’estero o non ha maturato due anni di residenza in Italia?
In questo caso, il figlio di cittadino italiano per residenza o per riacquisto, non acquisita automaticamente la cittadinanza italiana con la naturalizzazione del genitore. Dovrà procedere autonomamente al compimento dei 18 anni (dopo 5 anni di residenza potrà fare domanda di cittadinanza)
La convivenza stabile con il genitore naturalizzato è sufficiente per acquisire la cittadinanza?
La convivenza stabile è necessaria, ma non più sufficiente da sola. La cittadinanza italiana figli richiede ora anche il requisito della residenza legale e continuativa in Italia per almeno due anni.
Cosa succede se il minore ha meno di due anni?
Se il minore ha meno di due anni, il requisito della residenza biennale si considera soddisfatto se il bambino risiede legalmente in Italia sin dalla nascita.



