Cittadinanza Italiana
Cittadinanza Italiana per Discendenza
Assistenza Legale Esperta
Cittadinanza Italiana
Quadro Normativo Aggiornato (24 maggio 2025)
Legge n. 74/2025 – conversione del Decreto Legge n. 36/2025
Con la legge 74/2025 è stato convertito in legge il D.L. 36/2025 defintivamente apportanto importanti modifiche alla normativa in tema di acquisto della cittadinana italiana per discendenza.
Cittadinanza per Nascita
Art. 3 bis Legge 91/1992 (modifiicato dall’art.1, par. 1, D.L. 28 March 2025, n. 36, convertito con modificazioni dalla L. 23 May 2025, n. 74).
Le persone nate all’estero che possiedono un’altra cittadinanza non acquisiscono automaticamente la cittadinanza italiana. Questo si applica retroattivamente a coloro che sono nati prima dell’entrata in vigore della legge.
Tuttavia, ci sono delle eccezioni:
- Se lo status di cittadinanza italiana è stato riconosciuto, o il richiedente ha ricevuto un appuntamento per la presentazione della domanda prima del 27 marzo 2025, ore 23:59 ora di Roma (art. 3 bis lettera a Legge 91/92)
- Se la cittadinanza è stata confermata giudizialmente a seguito di una rivendicazione presentata prima del 27 marzo 2025, ore 23:59 ora di Roma (art 3 bis lettera a) bis)
- Lo status di cittadino della persona interessata è accertato giudizialmente, in conformità alla legislazione applicabile il 27 marzo 2025, a seguito di una domanda giudiziale presentata non oltre le ore 23:59, ora di Roma, alla stessa data (art 3 bis lettera b Legge 91/92)
- Se un genitore o nonno possedeva esclusivamente la cittadinanza italiana (cioè, nessuna doppia nazionalità) (art 3 bis lett c Legge 91/92
- Se un genitore o genitore adottivo ha risieduto in Italia per almeno due anni consecutivi dopo aver acquisito la cittadinanza italiana e prima della nascita o adozione del figlio (art 3 bis lett d Legge 91/92)
Cittadinanza per Acquisizione (Non per Nascita)
Art. 4 comma 1 bis Legge 91/1992 (Comma inserito dall’art. 1, comma 1-bis, lettera b), D.L. 28 marzo 2025, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 maggio 2025, n. 74)
Introduce la cittadinanza per acquisizione, non per nascita.
Stabilisce che:
Un minore che è cittadino straniero o apolide, e la cui madre o padre è cittadino italiano per nascita, acquisisce la cittadinanza italiana se i genitori o il tutore legale dichiarano la loro intenzione che il bambino acquisisca la cittadinanza, e una delle seguenti condizioni è soddisfatta:
a) Dopo che la dichiarazione è stata fatta, il minore risiede legalmente e continuativamente in Italia per almeno due anni;
b) La dichiarazione è presentata entro un anno dalla nascita del bambino o entro un anno dalla data in cui il rapporto genitore-figlio è legalmente stabilito, anche attraverso l’adozione, con un cittadino italiano
Nota importante. L’articolo 1-ter della nuova legge 74/2025 prevede che per i minori alla data di entrata in vigore della Legge di conversione di questo decreto, che sono figli di cittadini dalla nascita di cui all’articolo 3-bis, comma 1, lettere a), a-bis) e b), della legge 91/1992, possono presentare la dichiarazione prevista dall’articolo 4, comma 1-bis, lettera b), entro le ore 23:59, ora di Roma, del 31 maggio 2026
Art. 4 comma 1 ter Legge 91/1992 (Comma inserito dall’art. 1, comma 1-bis, lettera b), D.L. 28 marzo 2025, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 maggio 2025, n. 74)
Stabilisce che il bambino può rinunciare alla cittadinanza all’età di 18 anni se possiede un’altra nazionalità.
Art 4 Legge 91/92 (alinea- modificato dall’art. 1, comma 1-bis, lettera a), D.L. 28 marzo 2025, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 maggio 2025, n. 74), prevede che: lo straniero o apolide, il cui padre o madre o uno degli ascendenti in linea retta di secondo grado sono o sono stati cittadini per nascita, diventa cittadino: (il testo precedente prevedeva che “Lo straniero o apolide, di cui il padre o la madre o uno degli ascendenti in linea retta di secondo grado erano cittadini per nascita, diventa cittadino”).
A) se presta servizio militare effettivo per lo Stato italiano e dichiara preventivamente di voler acquisire la cittadinanza italiana;
B) se assume un impiego pubblico presso lo Stato, anche all’estero, e dichiara di voler acquisire la cittadinanza italiana;
C) se, al raggiungimento della maggiore età, ha risieduto legalmente per almeno due anni nel territorio della Repubblica e dichiara, entro un anno dal raggiungimento, di voler acquisire la cittadinanza italiana.
Acquisizione della Cittadinanza del Minore a Seguito della Naturalizzazione del Genitore
Art. 14 Legge 92/1991 (Comma così modificato dall’art. 1, comma 1-quater, D.L. 28 marzo 2025, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 maggio 2025, n. 74) prevede che:
Un figlio minore di un genitore che acquisisce la cittadinanza italiana può anche acquisire la cittadinanza, purché il bambino abbia risieduto legalmente e continuativamente in Italia per almeno due anni al momento in cui il genitore diventa cittadino.
Se il bambino ha meno di due anni, questo requisito si considera soddisfatto se il bambino ha risieduto in Italia dalla nascita.
Riconoscimento della Cittadinanza e Controversie Legali
L’articolo 1, comma 2, D.L. 28 marzo 2025, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 maggio 2025, n. 74 delinea regole più rigorose per i procedimenti legali riguardanti il riconoscimento della cittadinanza. I giuramenti e le testimonianze non sono più ammissibili se non espressamente consentiti dalla legge. L’onere della prova ricade sulla persona che cerca il riconoscimento della cittadinanza italiana.
Diritti di Ingresso e Lavoro per i Discendenti di Cittadini Italiani
Art. 27 comma octies D.Legislativo n. 286/1998 Testo Unico Immigrazione (modificato dall’articolo 1-bis, comma 1 D.L. 28 marzo 2025, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 maggio 2025, n. 74)
I cittadini stranieri residenti all’estero che sono discendenti di cittadini italiani e cittadini di paesi con una storica emigrazione italiana possono entrare e lavorare in Italia al di fuori delle quote annuali di immigrazione. Un decreto ministeriale definirà i paesi idonei.
Cittadinanza per Residenza più Veloce per Discendenti Italiani
Articolo 9 lettera a) Legge 92/1991 (modificato dall’art. 1-bis, comma 2, lettera a), D.L. 28 marzo 2025, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 maggio 2025, n. 74).
Riduce il requisito di residenza da tre a due anni per i discendenti (figli o nipoti) di cittadini italiani per nascita per richiedere la cittadinanza italiana per naturalizzazione.
Riacquisizione della Cittadinanza per Ex Cittadini
Art. 17 Legge 91/1992 (sostituito dall’art. 1-ter, comma 1, lettera b), D.L. 28 marzo 2025, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 maggio 2025, n. 74.
Prevede che le persone che sono nate in Italia o vi hanno risieduto per almeno due anni consecutivi, e che hanno perso la loro cittadinanza italiana sotto la Legge n. 555/1912, possono riacquistarla tramite dichiarazione tra il 1° luglio 2025 e il 31 dicembre 2027
Vedi il link Gazzetta Ufficiale (Law 23 May 2025 n. 74)
Cittadinanza Negata?
Forniamo assistenza anche nei casi di rigetto della cittadinanza per discendenza durante il procedimento amministrativo, quando l’autorità competente, sua che si tratti di un comune italiano o di un consolato all’estero, determina che, secondo le normative sullo stato civile, il diritto al riconoscimento non esiste e di conseguenza respinge la richiesta del richiedente.
La “Regola del 1948” nel riconoscimento della cittadinanza italiana per discendenza
Nota: nonostante la nuova legge sulla cittadinanza italiana 2025, la regola del 1948 può ancora trovare applicazione. Contattaci per una consulenza gratuita.
La cd. regola del 1948, influisce su come vengono gestiti certi casi per il riconoscimento della doppia cittadinanza italiana per discendenza attraverso la linea materna.
La legge sulla cittadinanza italiana n. 91 del 5 febbraio 1992 si basa sul principio di uguaglianza tra uomini e donne. Entrambi trasmettono la cittadinanza ai loro figli come previsto dall’articolo 1.
Le leggi precedenti (numero 555/1912, art 1 e art 4 Codice del Regno d’Italia) non riconoscevano il principio di uguaglianza tra uomini e donne e, al contrario, prevedevano che solo il figlio di un padre cittadino fosse cittadino italiano. Inoltre, i figli nati da un cittadino italiano e un cittadino straniero non potevano essere riconosciuti come italiani se la madre aveva acquisito la cittadinanza straniera attraverso il matrimonio.
Il 1° gennaio 1948 entrò in vigore la Costituzione italiana, stabilendo pari diritti per uomini e donne. Solo nel 1983 la Corte Costituzionale italiana dichiarò incostituzionale l’articolo 1 della legge n. 555 del 1912, nella parte in cui non prevedeva che anche il figlio di madre cittadina fosse cittadino per nascita.
La sentenza della Corte Costituzionale fu pioniera rispetto alla Legge n. 123, approvata nell’aprile dello stesso anno, 1983, che consentì la trasmissione della cittadinanza italiana ai figli attraverso la madre, introducendo il principio di uguaglianza morale e legale tra uomini e donne nel sistema giuridico italiano riguardo alla trasmissibilità di questo diritto ai figli.
Per coloro nati prima del 1983, il Governo italiano richiese un parere al Consiglio di Stato, l’organo che ha funzioni consultive e funzioni giurisdizionali in campo amministrativo. La pronuncia del Consiglio di Stato (parere n. 105 del 15 aprile 1983) affermò che il principio di uguaglianza si applica solo ai figli nati dopo il 1° gennaio 1948—essendo questa la data in cui fu adottata la Costituzione italiana. Per questa ragione, i consolati italiani e i comuni accettano domande per la cittadinanza italiana solo da figli nati da madre italiana dopo il 1° gennaio 1948.
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione seguirono nel 2009, estendendo il principio di uguaglianza per coprire i casi di trasmissione della cittadinanza dove i richiedenti erano nati da madre italiana prima del 1948.
La Regola del 1948 e la perdita della cittadinanza attraverso il matrimonio
Prima del 1948, le donne italiane potevano automaticamente perdere la loro cittadinanza sposando un cittadino straniero. Questa pratica discriminatoria cambiò nel 1975 quando la Corte Costituzionale italiana emise una sentenza significativa stabilendo che le donne non dovessero automaticamente perdere la loro cittadinanza sposando un cittadino non italiano. Tuttavia, questa sentenza non si applicava retroattivamente ai matrimoni che ebbero luogo prima del 1948.
Il precedente del 2009 della Corte di Cassazione (la Regola del 1948) permise alle donne italiane che avevano perso la loro cittadinanza attraverso matrimoni pre-1948 di riacquistare il loro status nazionale.
La legge sulla cittadinanza italiana n. 91 del 5 febbraio 1992 si fonda sul principio di uguaglianza tra uomini e donne.

STEP 1: Raccolta dei documenti
In primo luogo, è necessario raccogliere tutti i cosiddetti documenti vitali: nascita, morte, matrimonio, divorzio, certificati di immigrazione e, se del caso, il certificato di naturalizzazione degli ascendenti. Se ci sono stati cambiamenti di nome, devono essere prodotti anche i documenti pertinenti.
STEP 2: Legalizzazione dei documenti
Tutti i documenti non italiani che dimostrano la linea di discendenza devono essere legalizzati attraverso un’apostille se il tuo paese è firmatario della Convenzione dell’Aia. Ciò significa che devono essere accompagnati da un documento che certifichi la loro firma. L’apostille legalizza i documenti e verifica la loro autenticità.
Se il tuo paese non è firmatario della Convenzione dell’Aja, i documenti devono essere legalizzati tramite l’ambasciata o il consolato italiano nel tuo paese.
STEP 3: Tradurre i documenti
Una volta legalizzati i documenti, dovranno essere tradotti in italiano.
Possono anche essere tradotti in Italia da un traduttore professionista che giurerà davanti al tribunale sull’accuratezza della loro traduzione.
Collaboriamo con i traduttori e possiamo occuparci della la traduzione
STEP 4: Rappresentanza legale
Avrai bisogno di un avvocato che ti rappresenti in tribunale, al quale dovrai inviare tutti i documenti originali. Le fotocopie non sono accettate dai tribunali. Possiamo rappresentarti in giudizio, assicurando che tutte le questioni legali siano gestite con competenza. La tua presenza non è richiesta in Italia; ti rappresenteremo attraverso una procura.
STEP 5: Presentare la domanda in tribunale
La domanda deve essere depositata in tribunale per tuo conto, provando la tua eligibilità e la tua linea di discendenza. Il tribunale competente a decidere è quello che ha giurisdizione sul territorio in cui sono nati i tuoi antenati.
STEP 6: Giudizio davanti al tribunale
Il tribunale esaminerà il tuo caso. Il giudizio può richiedere da uno a tre anni o più, a seconda del carico di lavoro del tribunale competente.
STEP 7: Registrazione presso il Comune
Dopo aver ricevuto una sentenza favorevole dal giudice, verrà emesso un ordine del tribunale. Tutti i documenti anagrafici che hai raccolto devono ora essere registrati presso il comune dove è nato il tuo antenato.
Questo ordine del tribunale è molto importante per completare quest’ultimo passaggio. Ogni comune ha le proprie procedure che dovrai seguire per una corretta registrazione.
Possiamo assisterti in questa fase.
Contatattaci per una valutazione gratuita del tuo caso
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